Conseguenze crisi Covid per i concordati in continuità

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Cos’è il concordato in continuità aziendale?

Ci sono imprese che pur essendo in crisi, nei fatti hanno un business redditizio, che se “depurato” da alcuni assets “tossici” può essere sostenuto nel tempo. In questi casi è comunque opportuno accedere ad una procedura concorsuale che permetta di continuare l’attività d’impresa.

E’ utile quindi, in tal caso, valutare la possibilità di accedere al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis legge fallimentare.

Il concordato preventivo con continuità può essere di tipo diretto qualora preveda la prosecuzione dell’attività d’azienda o indiretto qualora preveda il conferimento della stessa in una o più società.

Se si sceglie la tipologia di concordato diretto o del concordato indiretto è necessario nominare un professionista che attesti un piano attestato redatto dalla società.

L’attestatore dovrà attestare se, con il concordato preventivo in continuità aziendale, verrà garantita una migliore soddisfazione dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.

Soluzioni crisi imprese ed emergenza sanitaria covid

La pandemia innescata dal virus Covid-19 ha avuto un notevole impatto sulla quotidianità di gran parte della popolazione mondiale, e inevitabilmente ha travolto anche le procedure concorsuali, sia per i lunghi periodi di sospensione imposti dai vari decreti legge sia per le proroghe dei termini concesse.

Il legislatore per venire incontro alle maggiori difficoltà del debitore, sorte in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid, ha emanato il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 come emendato dalla legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40 in merito alle “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”

Gli articoli del decreto legge d.l. 8 aprile 2020 n. 23 di maggior interesse per chi opera nel settore delle procedure concorsuali sono i seguenti:

  • art. 10 che ha inibito la dichiarazione di fallimento durante il periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, sancendo che tutte le istanze di fallimento depositate in tale periodo siano dichiarate improcedibili, con alcune eccezioni citate nel dettaglio nello stesso articolo.
  • art. 9 che tratta della proroga dei termini del concordato preventivo, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore e stabilisce:
    la proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati, qualora tale termine ricada nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. Per le procedure pendenti, invece, il comma secondo dell’art. 9 ha stabilito che per i procedimenti di omologazione pendenti al 23 febbraio 2020 il debitore possa presentare istanza di concessione di ulteriori termini per il deposito di una nuova proposta di accordo di ristrutturazione o di concordato sino all’omologazione; tale termine non può essere superiore a novanta giorni. Al comma terzo dell’art. 9 è stabilito che il debitore può richiedere, depositando una memoria, entro l’udienza fissata per l’omologazione, la modifica dei termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione; tale termine non può essere superiore a sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il debitore dovrà giustificare nella propria memoria le compravate necessità che lo hanno indotto a depositare la richiesta di modifica dei termini e altresì indicare i nuovi termini. Il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale prima di procedere con l’omologazione. Da tener altresì conto che nel “decreto liquidita” nella relazione illustrativa è stato spiegato che “L’istanza è inammissibile se presentata nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l’adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall’articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3.”
    Il comma 5 dell’art. 9 statuisce che “il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all’art. 161 legge fallimentare sesto comma, o all’art. 182-bis, settimo comma legge fallimentare, può entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare…”

Nel corso dell’anno 2020 le richieste di proroga sono state ampiamente utilizzate dal debitore, soprattutto nei primi mesi pandemici.

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