USURA, un pericolo dietro l’angolo in epoca (quasi) post covid 

Non appena i sussidi, i sostegni, i condoni fiscali e i bonus di ogni genere e grado si esauriranno in nome di una imminente (asserita) ripresa economica – sarà l’agognata fase post covid! – probabilmente ci troveremo di fronte ad un acuirsi del fenomeno dell’usura, o almeno questo è l’insegnamento della storia: in epoca di crisi e post-crisi per molti l’unica ancora di salvezza è rappresentata dal prendere in prestito denaro a usura… Subito pronto, anche se molto costoso!

Il tema dell’usura è davvero complesso, sia dal punto di vista tecnico – giuridico che dal punto di vista storico e sociale.

Ciò detto, partire dalla norma giuridica diventa obbligatorio, per evitare di perdersi in un fitto e confuso sottobosco di valutazioni, pareri, false soluzioni o errati inquadramenti.

Secondo l’art 644 Codice penale “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”. 

Le condotte perseguite si realizzano nell’ambito di un contratto a prestazioni corrispettive , in cui la prestazione dell’agente può consistere, oltre che in danaro (il caso classico è quello del mutuo), in qualsiasi altra utilità, in una cosa mobile o immobile, nonché in una prestazione di energie umane, potendo quindi essere perseguita anche la così detta USURA REALE concernente prestazioni di servizi o attività professionali in relazione alle quali il professionista richieda un compenso eccessivo.

Prosegue la norma “Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurari”

Questo comma persegue la nota MEDIAZIONE USURARIA, che si configura allorquando le parti stipulano un contratto valido ed equo, ma ciò grazie all’intervento di un mediatore che per la sua attività percepisce un compenso usurario; diversamente, se questi ha contribuito alla stipula di un contratto usurario, allora viene ad integrarsi il comma primo di tale norma, in regime di concorso di persone nel reato

“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.

Il requisito dell’usurarietà è rimesso ad un limite legale oltre al quale gli interessi sono definibili sempre usurari. La legge affida al Ministero del Tesoro il compito di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati per ciascun tipo di operazione. Ogni trimestre, infatti, la Banca d’Italia pubblica i tassi medi delle operazioni di finanziamento per la definizione del tasso usuraio; questi tassi medi aumentati di un quarto a cui si aggiungono altri quattro punti percentuali rappresentano il tasso massimo oltre il quale scatta il reato di usura

“Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

Questo importante comma attribuisce rilevanza penale all’USURARIETÀ IN CONCRETO che viene valutata dal Giudice a prescindere dal tasso legale, qualora ricorrano due presupposti: 1) situazione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo 2) sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alle concrete modalità del fatto.

Questa norma permette di attrarre nell’orbita penale tutte quelle situazioni, particolarmente subdole, in cui l’agente, offrendo la propria prestazione ad un soggetto in difficoltà economica, pur senza superare il limite legale di usurarietà, di fatto richiede una controprestazione comunque sproporzionata a quella offerta. 

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Viene sancito, in questo comma, il PRINCIPIO DELLA ONNICOMPRENSIVITÀ DELL’INTERESSE che mira ad evitare l’aggiramento della norma attraverso l’imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie collegate all’erogazione del credito; grazie a questa precisazione, invece, la base di calcolo dell’usurarietà avrà ad oggetto tutte le voci di costo connesse alla somma mutuata.

Dopo l’elencazione delle circostanze aggravanti del reato di usura, l’ultimo comma di questa lunga norma – introdotto in applicazione del principio secondo cui IL CRIMINE NON PAGA – stabilisce che in caso di condanna o di patteggiamento della pena “è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”.

Confisca obbligatoria, dunque, che andrà a colpire il guadagno illecito derivante dalla commissione del reato.

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