Transazione fiscale nel sovraindebitamento

crisi fiscale

Per sovraindebitamento si intende quello stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18/10/12 n.179, convertito con modifiche, dalla legge 17/12/12 n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Ci si chiede se anche nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ci sia la transazione fiscale. Occorre fare un passo indietro e capire cosa sia tale istituto.

L’art.182 ter comma 1 L.F. (quale art.88 Codice della Crisi d’Impresa) concede la possibilità all’imprenditore in crisi di proporre, esclusivamente mediante il concordato preventivo, il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e previdenziali. Per ottenere tale vantaggio, la normativa richiede che l’offerta soddisfi in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente.

Con l’entrata in vigore della Legge 3/12 e con la C.M. 16/E72018, par.6 si è evidenziato come l’art.182 ter non è applicabile alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Infatti, in passato, ciò che rilevava era l’art.7 comma 1 L.3/12 secondo la quale “con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versare, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.

Col passare del tempo, questo principio è stato contestato da differenti giudici di merito (Trib. Pistoia 26.4.2017, Trib. Torino 7.8.2017 e Trib. Pescara 19.10.2017), dalla Corte di Giustizia (UE 7.4.2016, causa C-546/14) e dalla Corte Costituzionale (29.11.2019, n. 245) fino ad arrivare ad abrogare il predetto comma 1 dell’art.7 L.3/12.

La normativa sul sovraindebitamento ha quindi eliminato l’obbligo di corrispondere i tributi, imposte e le ritenute ma ha lasciato due indicazioni:

  • All’art.8 quinquies (art.68 comma 4 CCII) dispone che l’organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, i quali devono comunicare il debito tributario accertato;
  • All’art.12 comma 3 quater statuisce che il tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art.11 comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

In merito a quest’ultimo aspetto, il Tribunale di La Spezia, ai sensi dell’art.12 comma 3 quater L.3/12 ha omologato una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui i voti positivi rappresentavano una percentuale inferiore rispetto a quella prevista per legge per l’approvazione dell’accordo, a causa del voto negativo dell’Agenzia delle Entrate. A questo risultato il Tribunale è arrivato in quanto la proposta del debitore era conveniente per l’Erario. Il Tribunale ha affermato con la suddetta norma il legislatore impone all’amministrazione finanziaria l’adesione alle proposte di composizione della crisi che consentono la migliore soddisfazione possibile del credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa, costituendo la novella normativa applicazione dell’art. 97 della Costituzione ovvero del principio di buon andamento e di efficienza della Pubblica Amministrazione”.

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