Transazione fiscale e attestazione ex art.182 ter L.F.

accordo - composizione negoziata

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34/20

Con la circolare n. 34/E del 29.12.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove istruzioni in materia di valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario (c.d. transazione fiscale).

la circolare analizza il ruolo del professionista “attestatore” con particolare riferimento al requisito dell’indipendenza, elencando altresì le attività propedeutiche all’attestazione.

L’attestatore svolge due funzioni:

  • Controllo sulla veridicità dei dati aziendali
  • La fattibilità tecnico finanziaria del piano
  1. In merito al primo requisito la circolare dell’Agenzia delle Entrate indica le modalità per effettuare tale attività di controllo. Il professionista deve considerare l’adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema amministrativo e contabile dell’impresa.

Il professionista dovrà effettuare un’analisi dei dati contabili aziendali, soffermandosi a quelli assunti a base della realizzazione del piano.

Infine, la circolare evidenzia che l’attestatore deve controllare:

  1. L’esistenza di attività e passività ad una certa data;
  2. Diritti e obblighi cioè che attività e passività siano dell’azienda in quella certa data;
  3. Controllare che una manifestazione sia avvenuta nel periodo di riferimento;
  4. Verifica sulla completezza delle operazioni contabilizzate e la base informativa;
  5. Valutazione che le attività e passività siano contabilizzate a valori appropriati;
  6. Verifica della corretta contabilizzazione delle operazioni e dei costi e ricavi per competenza;
  7. Verifica che voce o operazione siano evidenziate, classificate e con adeguata informativa.

L’attestazione delle informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie costituiscono una forma di garanzia in quanto danno attendibilità alla situazione aziendale.

  1. In merito al secondo requisito relativo alla fattibilità tecnico-finanziaria del piano, è necessario iniziare dall’analisi delle cause della crisi d’impresa.

Il professionista dovrà individuare i fattori di criticità e che, considerata la loro struttura, sia possibile oltrepassarli.

Qual è il contenuto della relazione?

Il contenuto della relazione dev’essere:

  • Indicazione degli strumenti diagnostici;
  • La descrizione del quadro informativo completo e messo a disposizione del professionista;
  • L’esposizione dei risultati ottenuti dall’attestatore.

Per la fattibilità del piano, la circolare chiede espressamente che il professionista debba indicare il ragionamento svolto e a fondamento della strategia di risanamento.

Nell’ipotesi in cui il piano preveda la Liquidazione del patrimonio aziendale, la relazione deve contenere:

  • l’attendibilità del metodo utilizzato per stimare il valore di realizzo dei cespiti;
  • la prova documentale dello svolgimento di trattative da parte dell’imprenditore, allorquando il piano faccia riferimento a corrispettivi di cessione concordati con terzi acquirenti.

Nella diversa ipotesi in cui il piano preveda la continuità aziendale, la relazione deve attestare che i meccanismi causali dell’action plan sono idonei a raggiungere gli obbiettivi prefissati.

L’Agenzia delle Entrate richiede inoltre che il professionista attestatore ponga particolare attenzione alle situazioni in cui i risultati prospettati siano migliori rispetto a quelli storicamente conseguiti dall’impresa, ovvero superiori rispetto a quelli che sono previsti per il mercato di riferimento.

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