TFR: Fondo di garanzia INPS come funziona

tfr garanzia INPS

In caso di insolvenza del datore di lavoro il lavoratore ha diritto a richiedere al Fondo di garanzia istituito presso l’INPS l’anticipazione del TFR e delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

 

CHI PUO’ PRESENTARE LA RICHIESTA ALL’INPS

La richiesta può essere presentata: da tutti i lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro è obbligato al versamento di un contributo al Fondo di Garanzia INPS, dai soci di cooperative di lavoro, dagli eredi, e dal terzo che ha acquisito il TFR a titolo oneroso. Per poter accedere al Fondo di garanzia INPS è necessario, nel caso in cui il datore è soggetto a procedure concorsuali:

  • che il rapporto di lavoro sia cessato;
  • che sia accertato lo stato d’insolvenza;
  • che sia accertata l’esistenza del credito (ammissione allo stato passivo).

Nel caso in cui il datore non sia soggetto a procedure concorsuali è necessario:

  • che il rapporto di lavoro sia cessato;
  • che siano inapplicabili al datore le procedure concorsuali;
  • che sia accertato che il TFR non è stato pagato (accertato tramite sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività del verbale di conciliazione);
  • che sia provata la mancanza di garanzie patrimoniale del datore di lavoro (esibizione verbale di pignoramento negativo, decreto chiusura procedura per applicazione art. 102 L.F. ).

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA ALL’INPS

La domanda di accesso al fondo di garanzia INPS deve essere presenta esclusivamente in via telematica, i termini entro i quali può essere inoltrata la domanda variano per le varie casistiche:

  • dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione con la quale il curatore/amministratore informa dell’esecutività dello stato passivo nel caso di assoggettamento al fallimento o amministrazione straordinaria del datore di lavoro;
  • dal 30° giorno successivo al deposito dello stato passivo ai sensi dell’art. 209 L.F. nel caso di assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;
  • dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione nel caso di ammissione al concordato preventivo;
  • dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo nel caso di esecuzione individuale.

 

TEMPI DI PAGAMENTO

L’INPS è tenuto a liquidare le prestazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di corretta presentazione della domanda. Se il provvedimento emesso dall’Ente è di parziale o totale non accoglimento della domanda si ha diritto a poter proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro novanta giorni dal ricevimento dello stesso. Data la complessità della procedura richiesta da parte dell’INPS è opportuno che il lavoratore si affidi a un professionista esperto per la redazione della domanda e il monitoraggio della stessa.

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

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