Termoscanner nei luoghi di lavoro: informativa privacy ad hoc.

termoscanner

L’emergenza sanitaria da Covid19 ha incentivato l’istallazione di plurime dispositivi automatizzati, soggetti a normative ad hoc, tra cui quella sulla privacy (tutela dei dati personali) in combinato alle discipline giuslavoristiche.

In particolare, i datori di lavoro, o Titolari del trattamento dal punto di vista privacy, devono controllare la normale frequentazione di clienti, visitatori, fornitori, dipendenti e personale dipendente, la cui temperatura corporea deve essere controllata all’ingresso della sede di lavoro. Il Garante privacy ha tempestivamente cercato di chiarire tutti gli aspetti relativi alla tutela del dato, alla luce della pandemia.

Informativa ad hoc.

Per accedere ai locali della sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea. 

Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020. Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. 

Bisogna chiarire se il termoscanner in uso si limiti, o meno, a controllare l’eventuale superamento della soglia di 37,5° e non registrarne il dato acquisito o identificare la persona sottoposta alla misura preventiva. 

Va specificato inoltre se la misurazione avviene in modalità anonima, in quanto non si attiva alcun collegamento con il software di gestione di risorse umane e con la rete dati aziendale a cui si riferisce. 

Finalità del trattamento dei dati personali nell’informativa.

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19, quale finalità di pubblico interesse e di salute pubblica, nonché favorire la sicurezza e l’incolumità del personale dipendente e dei collaboratori all’interno dell’azienda.

Il termoscanner previene e rileva gli accessi di soggetti con temperatura corporea superiore ai 37,5°, come da materia normativa vigente.

La rilevazione viene effettuata altresì per eventuali necessità connesse alla tutela della salute pubblica dell’ATS territorialmente competente.

In ogni caso, il Titolare non deve perseguire alcun altro scopo incompatibile con le predette finalità o comunque diverso da quanto sopra indicato.

Base giuridica del trattamento dei dati.

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, nonché del Decreto-Legge n. 52 del Consiglio dei Ministri del 22/4/21, che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

Si sottolinea che alcuni consulenti hanno optato per la base giuridica del consenso dell’interessato, stravolgendo l’assetto della presente impostazione. Il decreto sopracitato prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto.

Obbligo o libertà?

È importante sapere che il rilevamento della temperatura corporea, ad esclusione del comparto cantieri, non è obbligatorio bensì una mera possibilità.

Questo implica che, chi volesse avvalersi di tale facoltà, deve tenere ben presente che la stessa costituisce un trattamento dei dati con conseguente adozione delle misure necessarie per tutelare i dati personali che vengono raccolti, senza diffonderli indebitamente a terzi. 

Al fine di chiarire la delicatezza di questo trattamento, si consiglia di redigere accuratamente un’informativa aziendale specifica, nonché valutare i profili giuslavoristici connessi all’uso di questo dispositivo di controllo.

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