Termini insinuazione stato passivo nella nuova liquidazione giudiziale

Nel nuovo codice della crisi d’impresa sono state apportate modifiche nella parte che delinea le regole sull’accertamento dello stato passivo.

Un soggetto che vanta un credito nei confronti di un altro soggetto dichiarato insolvente e sottoposto a procedure concorsuali per vendersi riconoscere l’importo del credito vantato deve presentare un’istanza di insinuazione al passivo della procedura ai sensi dell’art. 16 della Legge fallimentare in vigore attualmente. L’attuale Legge prevede che il termine assegnato ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali sui beni mobili o immobili di proprietà del fallito, per presentare la domanda d’insinuazione è di 30 giorni antecedenti la data di udienza. La prima udienza indicata nella sentenza di fallimento è detta udienza delle domande tempestive e al termine di questa il Giudice Delegato decreta l’esecutività dello stato passivo. Ai sensi dell’art. 101 l.f. i creditori che si insinuano oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività sono considerati creditori tardivi, il termine di 12 mesi in caso di particolare complessità della procedura potrà essere prorogato dal tribunale fino a 18 mesi. Le domande pervenute oltre i termini stabiliti per le domande tardive e fino a quando non siano concluse tutte attività relative al riparto dell‘attivo fallimentare sono dette ultra-tardive e sono ammissibili se il creditore istante prova che il ritardo non sia a lui imputabile.

Con l’emanazione del Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 è stato introdotto nell’ordinamento italiano il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che al suo interno contiene molte novità rispetto all’attuale Legge fallimentare, che tendono per la maggiore a velocizzare la liquidazione del patrimonio, ridurre i costi di procedura e la durata della stessa.

Proprio puntando all’obiettivo della riduzione dei tempi di durata delle procedure la nuova disciplina prevede all’art. 208 che le domande presentate oltre 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno ritenute tardive, il termine di 6 mesi in caso di particolare complessità della procedura potrà essere prorogato dal tribunale fino a 12 mesi, mentre le domande pervenute oltre il termine di 6 mesi e fino a quando non siano concluse tutte le attività relative al riparto dell’attivo fallimentare sono dette ultra-tardive e saranno ammissibili solo se l’istante prova che il ritardo non è dipeso a causa a lui imputabile e se verranno trasmesse dal curatore non oltre 60 giorni dalla causa che ha impedito il deposito tempestivo. La riduzione della tempistica di insinuazione risulta quindi dimezzata rispetto all’attuale normativa.

La riforma disciplina anche la possibilità di poter applicare la sospensione feriale dei termini ai sensi dell’art. 1 L. 742/1969 che prevede la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

 

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