Sugar tax, l’imposta sulle bevande gassate e zuccherate

sugar tax

Che cos’è, a quanto ammonta e quando si applica la sugar tax

La legge di bilancio 2020, ai commi 661-676 dell’art. 1, ha istituito un’imposta di consumo sulle bevande confezionate, prodotte con l’aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica: chiamata semplicemente “sugar tax” e che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2020.

L’imposta sul consumo di bevande zuccherate risulta essere già applicata in altri Stati europei con la finalità principale di limitare, attraverso la pressione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.

A quali bevande si applica?

L’imposta in esame colpisce le bevande edulcorate.

Il comma 662 dell’art. 1 fornisce una definizione delle bevande soggette ad imposizione, ricorrendo a specifici parametri tecnici: il riferimento è infatti a “i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume”.

Per edulcorante si tratta di qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

Il comma 667 rinvia al concetto di “potere edulcorante di ciascuna sostanza”: è stata utilizzata per esprimere la quantità di dolcificante necessario ad ottenere una determinata intensità di sapore, la cui determinazione in relazione a ciascun tipo di sostanza edulcorante è rimessa ad un decreto interdirettoriale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020. L’imposta, quindi, non si applica alle bevande contenenti zuccheri propri.

Mentre, le bevande esenti dall’applicazione dell’imposta sono:

  • le bevande edulcorate destinate al consumo in altri Paesi dell’UE o all’esportazione verso Paesi terzi; questo per evitare un’alterazione di funzionamento del mercato dell’UE e di non danneggiare le imprese nazionali che vendono i propri prodotti in Paesi terzi;
  • le bevande che presentino un modesto contenuto di edulcoranti ovvero bevande il cui quantitativo di zuccheri non sia superiore a 25g per litro per i prodotti finiti e a 125g per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

A quanto ammonta l’imposta?

L’imposta sulle bevande si distingue in due tipi:

  • 10 centesimi per litro nel caso di prodotti finiti;
  • 25 centesimi per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Quando e chi è obbligato a pagare la sugar tax?

Secondo il comma 663 dell’art.1 L. 160/2019, l’obbligazione tributaria diventa esigibile:

  1. all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
  2. all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea;
  3. all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’UE.

I soggetti nazionali che producano le bevande soggette a tassazione o che le acquistino da altri paesi dell’area Ue sono tenuti a presentare una specifica dichiarazione recante tutti gli elementi necessari alla determinazione dell’imposta. La dichiarazione dev’essere presentata entro il mese successivo a quello in cui si verifica uno dei fatti costituenti presupposto dell’imposta ed entro lo stesso termine occorre provvedere al versamento di quanto dovuto. 

Diversamente, per le bevande zuccherate provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, l’imposta è accertata e riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

In base al comma 664 della disposizione normativa in esame, sono obbligati al pagamento dell’imposta:

  • il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, nel prima caso;
  • l’acquirente, nel caso al punto 2);
  • l’importatore, nel caso al punto 3).

A quanto ammontano le sanzioni?

Premesso che le attività di accertamento, di verifica e di controllo sono demandate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il comma 674 dell’art.1, stabilisce che:

  • mancato pagamento dell’imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque ad euro 500,00;
  • tardivo pagamento dell’imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque ad euro 250,00;
  • tardiva presentazione della dichiarazione mensile ed ogni altra violazione non rientrante nelle precedenti ipotesi sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

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