Strumenti di alert ed indicatori della crisi

crisi aziendale

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ha introdotto nell’ordinamento italiano gli strumenti di allerta per prevenire lo stato di crisi.

Tali strumenti sono utili da un lato per permettere agli imprenditori in crisi di ristrutturare per tempo i propri debiti e dall’altro per evitare che il “sistema economico” sia prolifero di imprese che arrivano tardivamente ad essere dichiarate in stato di dissesto economico e/o finanziario.

La spinta per l’introduzione di strumenti atti a prevenire la crisi è stata data soprattutto con la raccomandazione 2014/135/UE emanata per fornire un quadro comune per le norme nazionali in materia di insolvenza. Il quadro europeo prevede che:

  • il debitore possa ristrutturare tempestivamente la propria impresa qualora ravvisi lo stato di insolvenza;
  • il debitore possa sospendere le procedure esecutive in corso o bloccare l’istaurazione di nuove procedure esecutive;
  • il debitore possa far richiesta di omologa da parte del Tribunale competente di un piano di ristrutturazione dei debiti;
  • il debitore, in determinate situazioni, possa ottenere nuovi finanziamenti per supportare il piano di ristrutturazione che presenterà in Tribunale.

La Commissione europea con la raccomandazione 2014/135/UE ha quindi voluto dare all’imprenditore una nuova possibilità per “ripartire” sgombro da debiti dopo aver subito un fallimento.

Nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza sono previste due fasi nell’ambito delle disposizioni che regolano “l’allerta”. Una prima fase riguarda gli obbligo di allerta che gravano su vari soggetti, ben indentificati dalla normativa (sugli organi di controllo societario, sui revisori legali e sui creditori istituzionali quali l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, l’Agente della Riscossione) e una seconda fase nella quale si valuta e si cercano soluzioni tramite una procedura di composizione assistita della crisi.

La segnalazione degli organi interni deve basarsi su valide motivazioni e deve prevedere che sia concesso un termine non superiore a 30 giorni all’organo amministrativo per trovare una soluzione alla crisi paventata. Se entro tale termine non viene trovata una soluzione l’organo di controllo interno ha l’obbligo di informare l’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI). L’OCRI è un organismo istituito presso la Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’Impresa.

I creditori istituzionali, invece, dovranno effettuare la segnalazione agli OCRI solo qualora siano superate determinate soglie di indebitamento e previa concessione di un termine di 90 giorni al debitore per trovare una soluzione. L’art. 15 CCI, comma 2, prevede che le soglie siano superate nei seguenti casi:

  1. “per l’Agenzia delle entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore ad euro 10.000.000;
  2. per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
  3. per l’agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.”

Se L’Agenzia delle Entrate e l’INPS non dovessero effettuare la segnalazione prevista dalla Legge non potranno vedersi riconosciuto alcun titolo di prelazione sui crediti di cui sono titolari, mentre se è l’Agente della Riscossione a non effettuarla, quest’ultimo non potrà opporsi al mancato riconoscimento delle spese e degli oneri di riscossione. 

L’OCRI una volta ricevuta la segnalazione da parte degli organi interni, dei creditori istituzionali o dal debitore convocherà, entro 15 giorni, dinanzi a sé, il debitore per una prima audizione e valuterà se archiviare la procedura o se proseguirla cercando di trovare insieme al debitore la migliore soluzione alla crisi.

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