Sovraindebitamento: l’O.C.C. non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo

Sovraindebitamento crescono i crediti problematici occorrono misure urgenti

Con sentenza del 29 luglio 2021 n.21828, la Corte di Cassazione ha chiarito le funzioni, la qualifica e le responsabilità dell’OCC e del professionista incaricato avente funzione di OCC.

Il caso riguardava un creditore che aveva presentato reclamo contro il decreto di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, emesso dal Tribunale in composizione monocratica, notificandolo esclusivamente all’OCC.

Nel testo della sentenza si legge che il professionista deve essere munito di requisiti di professionalità, indipendenza e terzietà, risulta essere destinatario, ex lege, di una serie di mansioni assai eterogenee tra loro. Lo stesso (ed il professionista eventualmente chiamato a svolgerne i compiti e ad assumerne le funzioni), infatti, opera, sostanzialmente, in qualità di: consulente del debitore, sia pure non esclusivo; attestatore fidefacente a tutela dei creditori; ausiliario del giudice; mandatario in rem propriam dei creditori”. 

Dalla predetta constatazione si comprende che la figura dell’OCC non è un soggetto che rappresenta il debitore né la procedura.

Ancora. La Cassazione afferma che è il debitore ad avere la gestione e conseguentemente la responsabilità nei propri atti: “E’ sempre il debitore, invero, che pone in essere gli atti di gestione (con l’autorizzazione del giudice ove eccedenti l’ordinaria amministrazione. Cfr. art. 10, comma 3-bis, della menzionata Legge), oppure, che, sebbene sotto il controllo del primo, deve eseguire ed esegue quanto proposto (pena la cessazione degli effetti dell’accordo. Cfr. della citata L. n. 3 del 2012, art. 11, comma 5)”.

A conferma dell’estraneità dell’OCC al Giudizio è prevista espressamente dalla Legge n.3/2012 che afferma come il contraddittorio debba avvenire tra creditore e debitore (art.14) “in relazione alla possibilità di annullamento, per le ipotesi ivi previste, dell’accordo de quo, espressamente stabilisce che ciò può avvenire “su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore”

Mentre, quindi, nel concordato preventivo di cui all’art.180 L.F., il commissario giudiziale è contraddittore necessario nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, perchè così testualmente previsto da una precisa disposizione di legge, non altrettanto è a dirsi, in assenza di una norma analoga nella Legge n.3/2012, in relazione al procedimento di omologa dell’accordo in questione.

In conclusione, da tutto quanto sopra, la Corte ha espresso il seguente principio: L’OCC “non è parte necessaria nel giudizio di omologa dell’accordo di composizione di cui della L. n. 3 del 2012, art. 12, nè lo stesso assume una tale veste nel procedimento di reclamo o in quello, innanzi alla Corte di cassazione, avverso i provvedimenti emessi all’esito di quest’ultimo, oppure negli ulteriori giudizi che vertano sull’annullamento o la risoluzione dell’accordo predetto”.

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