Sovraindebitamento e Falcidiabilità del debito IVA

In passato vi era la possibilità di falcidiare l’Iva?

L’originario art.7 della Legge n.3/12 che disciplina il sovraindebitamento, statuiva che non era possibile con l’accordo o col piano del consumatore, ottenere la falcidia dell’iva. Unica strada percorribile era che il piano prevedesse una dilazione di pagamento dell’iva. Il testo era il seguente: “è  possibile  prevedere  che  i crediti muniti di privilegio, pegno  o  ipoteca  possono  non  essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato  il  pagamento in misura non inferiore  a  quella  realizzabile,  in  ragione  della collocazione preferenziale sul  ricavato  in  caso  di  liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste  la  causa  di  prelazione,  come  attestato  dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.

La predetta disposizione comportava una rilevante difficoltà all’accesso della procedura se non l’impossibilità di accedere in quanto doveva essere corrisposta per l’intero l’iva.

Oggi è possibile falcidiare l’iva?

Il suddetto ostacolo è stato superato con la sentenza n.245/19 della Corte Costituzionale che ha affermato come il divieto di falcidia dell’iva fosse costituzionalmente illegittima in quanto crea una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento – tra debitore fallibile (si pensi al concordato preventivo) e non – tale da concretare la violazione dell’art. 3 Cost.

La Corte è arrivata a tale soluzione analizzando i molteplici aspetti comune tra il concordato preventivo e l’accordo di composizione della crisi (es. l’assenso dei creditori) e prestando un’attenta attenzione alla compatibilità della norma con i dettami comunitari.

Cosa prevede il nuovo Codice della Crisi d’impresa?

Da ultimo, si evidenzia che nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, è ribadita la possibilità della falcidiabilità dell’iva, infatti, sia col concordato minore (artt. 74 ss. CCII) (che andrà a sostituire l’accordo di composizione della crisi) che la procedura di “ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII) (che sostituirà il piano del consumatore) prevedono la possibilità di pagamento parziale dei crediti privilegiati, tra cui quelli tributari (in mancanza di esplicita disposizione contraria), purché la proposta sia maggiormente favorevole rispetto alla prospettiva liquidatoria.

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.