Sovraindebitamento crescono i crediti problematici, occorrono misure urgenti

I soggetti delle procedure inerenti il sovraindebitamento nella legge 115/2017

Ad ogni sovraindebitato spetta una differente procedura di composizione della crisi

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) comprende le tre procedure della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 3/12. L’art.2 del CCII fornisce la definizione di sovraindebitamento, riferendosi proprio a quelle categorie di debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Quale condizione devono avere i soggetti per essere sovraindebitati?

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza distingue il concetto di crisi da quello dell’insolvenza, indicando che il debitore che si trova in questi stati di difficoltà, può richiedere di far parte delle procedure di sovraindebitamento ex art.65 e ss. CCII.

Per crisi si intende uno stato di difficoltà economico – finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

Viene definita, invece, insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Oltre allo stato di crisi e dell’insolvenza, i sovraindebitati non devono essere assoggettabili alla Liquidazione giudiziale.

Chi sono i debitori sovraindebitati nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza:

Le categorie di debitori indicati nella nuova disciplina codicistica sono (art.2):

  • Il consumatore;
  • Il professionista;
  • L’imprenditore minore;
  • L’imprenditore agricolo;
  • Le start – up innovative di cui al D.L. 18/10/12 n.179 convertito, con modificazioni, dalla L.17/12/12 n.221.

Quali sono le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento? Le diverse procedure possono essere utilizzate indistintamente dalle diverse categorie di debitori?

Il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza disciplina le tre procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza quali:

  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art.67);
  • Concordato minore (art.74);
  • Liquidazione controllata (art.268).

Una novità introdotta dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa è l’introduzione delle procedure familiari.

I membri della famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.

Si deve considerare  che le tre procedure di sovraindebitamento sono utilizzate in maniera differente in base alla diversa categoria di debitore:

Per quanto riguarda la procedura di ristrutturazione dei debiti, questa è utilizzata dal consumatore che, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

Il concordato minore è, invece, utilizzato dai debitori di cui all’art.2 L. escluso il consumatore, i quali possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

Infine, per ciò che concerne la Liquidazione controllata, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza statuisce che questa potrà essere utilizzata dal debitore, senza quindi distinguere la categoria di appartenenza di questo, qualora voglia porre in liquidazione tutto il suo patrimonio e qualora sia richiesta la conversione delle procedure di cui agli artt.67 e 74 CCII in Liquidazione.

In conclusione, a seconda della tipologia di debitore, potrà essere instaurata una differente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

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