Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

pignoramento immobile

Fino al 30 ottobre 2020 i debitori e i terzi esecutati non subiranno alcuna procedura esecutiva.

La Legge 24 aprile 2020, n.27, introduce diverse novità, tra le quali vi sono quelle relative al sostegno socioeconomico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19.

Un rilievo assume il nuovo art.54 ter primo comma rubricato sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa” il quale dispone che “è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

Secondo la relazione che accompagna il disegno di legge “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986)”.

Si tenga presente che la sospensione ex art. 54-ter si applica, fino al 30 ottobre 2020, non solo sull’abitazione principale del debitore esecutato, ma anche su quella del terzo proprietario esecutato e del debitore esecutato condividente dell’immobile pignorato pro quota. Tale requisito deve sussistere sia al momento del pignoramento, sia alla data del 30 aprile 2020.

Si precisa, inoltre, che l’arresto delle esecuzioni immobiliari, riguarda i procedimenti esecutivi già in itinere, mentre, per quanto riguarda l’instaurazione di nuove procedure esecutive, il creditore potrà legittimamente effettuare la notifica del pignoramento immobiliare.

Quel che è certo è che si tratta di una sospensione disposta per legge e, pertanto, non dipende da un provvedimento del Giudice dell’esecuzione. Spetterà dunque, ai C.T.U., ai Professionisti delegati e ai Custodi giudiziari segnalare tempestivamente la sospensione della procedura esecutiva, ferma restando la facoltà dell’esecutato di presentare istanza di sospensione.

A seguito di tale segnalazione, il Giudice dell’esecuzione, fatti salvi gli esiti di eventuali reclami ex art. 591 ter c.p.c., potrà o fissare una nuova udienza di comparizione delle parti per una data successiva al 30 ottobre 2020, oppure, disporre che l’attività esecutiva estranea all’udienza riparta dal 31 ottobre 2020 (stima, conversione del pignoramento, vendita, trasferimento del bene aggiudicato).

Sembra, quindi, ben chiaro che l’intenzione del legislatore sia stata quella di aiutare quei soggetti con maggiori difficoltà economiche, soprattutto perché, purtroppo, oggi, si ritrovano già ad affrontare un momento particolare e difficile che ha colpito il nostro Paese.

avvocato stabilito

simona carlozzo

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