Separazione giudiziale

rottura

La separazione giudiziale è un procedimento contenzioso attraverso il quale un solo coniuge chiede al Tribunale competente, mediante ricorso, di pronunciare una sentenza di separazione che regoli i rapporti tra le parti.

La richiesta si presenta quando ricorrono due condizioni:

– si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o tali da arrecare grave pregiudizio alla prole (art. 151 comma 1 c.c.);

–  manca l’accordo con l’altro coniuge circa le condizioni di separazione.

Il Giudice pronuncia la separazione giudiziale al termine di un procedimento contenzioso di cognizione speciale non sommario, che si svolge in due fasi:

  1. a) fase presidenziale, costituita da un’udienza al termine della quale il Presidente del Tribunale adìto adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti in merito alle richieste presentate dal coniuge richiedente;
  2. b) fase istruttoria, che si svolge secondo le regole del processo ordinario, al termine della quale il Giudice, sulla base delle risultanze emerse nel corso del giudizio, conferma, revoca o modifica i provvedimenti presidenziali.

La domanda di separazione può essere presentata solo ed esclusivamente dai coniugi (art. 150 comma 3 c.c.), a condizione che siano capaci di intendere e di volere.

Il coniuge legalmente incapace (interdetto o inabilitato) può solo resistere in giudizio tramite il rappresentante legale, conservando tutte le facoltà processuali.

La morte di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di separazione comporta la cessazione della materia del contendere (Cass., sentenza n.5441/08 e Cass., sentenza n.9689/06).

 

 

Domanda di separazione

La domanda di separazione deve essere presentata sotto forma di ricorso che va depositato unitamente agli allegati e deve contenere:

– nome, cognome, dati anagrafici e residenza di entrambi i coniugi;

–  indicazione dell’esistenza di figli (art. 706 comma 4 c.p.c.);

– esposizione dei fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza e/o che sono suscettibili di arrecare pregiudizio alla prole;

– con il ricorso si deve chiedere al Giudice l’autorizzazione ad interrompere la convivenza e la costituzione dello stato di coniugi separati. Normalmente si chiede anche la definizione degli aspetti patrimoniali (assegnazione della casa coniugale, determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge) così come la definizione relativa ai figli minori o maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti (affidamento e mantenimento); è possibile anche chiedere l’addebito della separazione ed eventuali garanzie per l’adempimento degli obblighi di mantenimento;

– conclusioni;

– sottoscrizione del difensore al quale sia stata rilasciata valida procura (art. 707 comma 1 c.p.c.), il quale deve anche indicare il proprio codice fiscale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:

– certificato di residenza di entrambi i coniugi;

– estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;

– stato di famiglia dei coniugi;

– ultime dichiarazioni dei redditi presentate (art. 706 comma 3 ultima parte c.p.c.).

Di regola le parti producono una serie di documenti necessari per decidere la spettanza e la determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge e dei figli.

 

 

a) FASE PRESIDENZIALE

Nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso, il Presidente fissa con decreto (art. 706 comma 3 c.p.c.) l’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso, il termine entro il quale il ricorrente deve notificare all’altro coniuge copia autentica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione nonché il termine entro il quale il coniuge convenuto può depositare una memoria difensiva e i relativi documenti.

 

Il coniuge convenuto in giudizio può predisporre una memoria a sua difesa, nella quale deve indicare la propria esposizione dei fatti e le proprie ragioni, ponendo a fondamento le relative prove ed allegando le ultime dichiarazioni dei redditi (art. 706 comma 3 c.p.c.).

Può anche chiedere l’addebito della separazione a carico dell’altro coniuge, nel rispetto dei termini di legge, trattandosi di domanda riconvenzionale.

 

All’udienza davanti al Presidente i coniugi devono comparire personalmente con la necessaria assistenza dei propri difensori (art. 707 comma 1 c.p.c.).

Se il ricorrente non compare senza fondato motivo o, comparendo, dichiara di rinunciare alla separazione, la domanda non ha effetto ed il Presidente deve limitarsi a dare atto della sopravvenuta inefficacia della domanda o della rinuncia del ricorrente comparso.

Se, invece, il ricorrente non compare personalmente, ma il suo difensore dà atto di un legittimo impedimento dello stesso, il Presidente può rinviare l’udienza ad altra data per consentirne la comparizione.

Se il coniuge convenuto non compare, il Presidente deve fissare nuova data per la comparizione, dando altro termine al ricorrente affinchè notifichi nuovamente all’altro coniuge il ricorso e il decreto con la data della nuova udienza (art. 707 comma 3 c.p.c.).

Se il coniuge convenuto non compare neppure alla nuova udienza, il giudizio prosegue ed il Presidente emette ordinanza di cui infra, assegnando al ricorrente termine per la notifica della stessa (art. 708 comma 3 terza parte c.p.c.).

 

CONCILIAZIONE (art. 708 comma 1 c.p.c.)

Il Presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli.

L’audizione separata dei coniugi ha la finalità di consentire a ciascuno di essi di esporre liberamente i fatti che hanno condotto alla richiesta di separazione, i motivi che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e/o il pregiudizio alla prole e la propria posizione in ordine alla possibilità di riconciliazione; in tal modo il Presidente viene messo in condizione di verificare se sussista o meno la possibilità di giungere alla conciliazione.

Nella prassi, ciascun coniuge viene ascoltato senza la presenza del difensore e senza verbalizzare le sue dichiarazioni.

All’audizione congiunta dei coniugi presenziano anche gli avvocati e quanto affermato, dedotto ed eccepito viene verbalizzato.

 

Se il tentativo di conciliazione riesce, il Presidente, anche d’ufficio, fa redigere processo verbale di conciliazione (art. 708 comma 2 c.p.c.) ed il processo termina per l’abbandono della domanda di separazione (art. 154 c.c.).

Se la conciliazione non riesce, il giudizio prosegue.

Se però dai colloqui emergono i presupposti per addivenire ad una separazione consensuale, il Presidente invita i coniugi ad individuare i termini per la formazione degli accordi di separazione.

 

MANCATA CONCILIAZIONE

In caso di mancata conciliazione il Presidente pronuncia con un’unica ordinanza (art. 708 comma 3 c.p.c.) i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse del coniuge e dei figli nonché le disposizioni per la fase istruttoria.

 

Provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 708 comma 3 prima parte c.p.c.)

Al termine dell’udienza di comparazione o dell’eventuale istruzione o audizione dei minori, il Presidente autorizza i coniugi a vivere separatamente.

Prima di emanare le disposizioni relative ai figli può disporne l’audizione e può disporre un’istruzione sommaria; può richiedere altresì informazioni ai servizi sociali sulla condotta e condizioni di vita dei coniugi e della prole.

Ciascuno dei coniugi può proporre reclamo contro siffati provvedimenti presidenziali con ricorso alla Corte d’Appello (art. 708 comma 4 c.p.c.).

 

Disposizioni per la fase istruttoria

Il Presidente con l’ordinanza che contiene i provvedimenti temporanei ed urgenti adotta di regola le seguenti disposizioni:

– nomina il Giudice Istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti a questi (art. 708 comma 3 seconda parte c.p.c.);

– comunica l’ordinanza al P.M. affinchè questi presenzi all’udienza istruttoria (aert. 709 comma 1 c.p.c.);

– assegna al ricorrente un termine per il deposito di una memoria integrativa;

– assegna al convenuto un termine entro il quale effettuare la costituzione in giudizio;

– se il convenuto non è comparso, fissa il termine perentorio entro cui il ricorrente deve notificare l’ordinanza stessa (art. 709 comma 1 c.p.c.).

 

b) FASE ISTRUTTORIA

Questa fase si svolge avanti il Giudice Istruttore e alla presenza del P.M. secondo le norme del processo di cognizione ordinario e termina con una sentenza che, alla luce delle risultanze istruttorie, conferma, modifica o revoca i provvedimenti presidenziali (art. 709 comma 4 c.p.c.).

Fino alla pronuncia della sentenza, i rapporti tra i coniugi sono disciplinati da tali provvedimenti assunti dal Presidente alla stregua della situazione di fatto dedotta dalle parti.

Va evidenziato che durante tutta la fase di merito, i coniugi mantengono, in qualsiasi momento, la facoltà di trasformare la separazione da giudiziale a consensuale. In tal caso, il Giudice Istruttore raccoglie direttamente il consenso dei coniugi, redige in un verbale gli accordi di separazione che fa sottoscrivere da entrambi e rimette il tutto al Collegio per l’omologa della separazione.

 

Memoria integrativa

La fase di merito ha inizio con il deposito della memoria integrativa da parte del coniuge ricorrente, nel rispetto del termine assegnato dal Presidente.

Tale memoria deve contenere (art. 709 comma 3 c.p.c. che richiama l’art. 163 comma 3 nn.2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.):

– nome, cognome, residenza e/o domicilio dei coniugi;

– oggetto della domanda;

– esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;

– conclusioni;

– indicazione dei mezzi di prova e l’elencazione dei documenti;

– eventuale autonoma domanda di addebito.

Non va notificata al convenuto, anche se questi non è comparso.

In questo atto il ricorrente può ripetere gli elementi già contenuti nel ricorso oppure esporre per la prima volta gli elementi di diritto che fondano la domanda o, anche, proporre domande nuove (come la domanda di addebito).

 

Comparsa di costituzione e risposta

Il coniuge convenuto si costituisce in giudizio depositando la Comparsa di costituzione e risposta entro il termine stabilito dal Presidente.

La costituzione oltre tale termine implica la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale e delle eccezioni (art. 709 comma 3 c.p.c. che richiama gli artt. 166 e 167 c.p.c.).

Nella comparsa il convenuto deve prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, fornendo la sua esposizione dei fatti, dedurre prove, produrre documenti e proporre eventuali domande riconvenzionali (tra cui la richiesta di addebito) e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

 

Prima udienza (art. 709 bis c.p.c.)

All’udienza di comparizione e trattazione il Giudice Istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio.

Se il convenuto non si è costituito con il deposito della comparsa o all’udienza stessa (incorrendo nelle relative decadenze), il Giudice deve verificare la regolarità della notifica dell’ordinanza presidenziale.

L’udienza prosegue secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione, eccetto l’esperimento del tentativo di conciliazione, già svolto nella fase presidenziale (artt. 180 e 183 commi 1, 2, 4 e 5 c.p.c. richiamati dall’art. 709 bis prima parte c.p.c.).

Il Giudice, se richiesto, assegna alle parti i termini perentori per il deposito delle memorie che servono per precisare la controversia, replicare alle pretese della controparte e concede i termini per l’indicazione dei mezzi di prova e per le produzioni documentali (art. 183 comma 6 c.p.c. richiamato dall’art. 709 bis prima parte c.p.c.).

Se ritiene la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni per la rimessione della causa al Collegio; viceversa, ammette le richieste istruttorie delle parti che ritiene ammissibili e rilevanti e fissa l’udienza di assunzione dei mezzi di prova (art. 183 comma 7 c.p.c. richiamato dall’art. 709 bis prima parte c.p.c.).

 

Sentenza non definitiva

Se la fase istruttoria deve proseguire per la richiesta dell’addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il Collegio, su istanza di parte, può pronunciare una sentenza non definitiva che statuisca la condizione di separati dei coniugi (art. 709 bis terza parte c.p.c.).

Contro tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio (art. 709 bis quarta parte c.p.c.).

 

Istruzione della causa

Il Giudice prosegue con la verifica ed istruzione di quanto deciso dal Presidente; può disporre d’ufficio mezzi di prova e ciascuna parte può dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi o depositare memorie di replica (art. 183 comma 8 c.p.c. richiamato dall’art. 709 bis prima parte c.p.c.).

Il Giudice, in particolare, se lo ritiene necessario, può disporre:

– l’interrogatorio libero delle parti;

– l’audizione dei minori;

– un accertamento della Polizia Tributaria sui redditi e sui beni dei coniugi, se le indicazioni fornite dagli stessi non sono sufficientemente documentate, al fine di stabilire il mantenimento dei figli o del coniuge più debole;

– una consulenza tecnica di uno psicologo o psichiatra per decidere l’affidamento dei figli.

 

Sentenza

Il procedimento di separazione giudiziale termina con una sentenza che viene assunta da un Collegio di cui fa parte anche il Giudice Istruttore.

Con essa il Collegio:

– costituisce il nuovo stato civile di separati dei coniugi;

– può confermare, senza modifiche, i provvedimenti presidenziali che in questo modo diventano definitivi;

– può modificare o revocare quanto disposto dal Presidente sia nel caso in cui vi siano stati dei cambiamenti nella situazione personale o economica dei coniugi (ad esempio, diminuzione dei redditi dell’obbligato), sia nel caso in cui, dall’esito dell’istruttoria, sia risultata una situazione diversa da quella presentata nella fase presidenziale.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui beni del coniuge obbligato (art. 156 comma 5 c.c. che richiama l’art. 2818 c.c.).

 

Impugnazione

Ciascun coniuge è legittimato a impugnare la sentenza di separazione avanti alla Corte d’Appello nella cui circoscrizione ha sede il Giudice che l’ha pronunciata.

Oggetto di appello possono essere tutti i provvedimenti di natura economica e personale e relativi ai figli assunti dal Collegio, eccetto la pronuncia costitutiva dello status di separati dei coniugi.

Di regola è vietato introdurre domande o eccezioni nuove (art. 345 c.p.c.).

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