Separazione e custodia condivisa dei figli

coppia

L’affidamento condiviso.

La custodia condivisa dei figli è la regola che disciplina l’affidamento degli stessi e garantisce l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale e partecipazione da parte di entrambi i genitori alla cura e all’educazione dei figli.

Nel caso in cui vi sia un disaccordo sulle questioni di maggiore rilevanza, i genitori dovranno adire all’organo giudiziale; questo contrariamente alle questioni di ordinaria amministrazione, che prevedono la possibilità di essere prese singolarmente.

La normativa sull’affidamento condiviso dei figli.

La legge n.54/06 ha introdotto l’istituto dell’affidamento condiviso al fine di regolare il principio della bigenitorialità”.

L’affido prima definito congiunto è considerato ora la regola a cui si può derogare soltanto con una necessaria e una specifica motivazione; qualora il giudice ne valuti il fondamento in maniera positiva, il provvedimento giudiziale dovrà contenere le ragioni che giustificano l’affidamento esclusivo.

L’art. 337-ter del codice civile impone oggi al giudice di valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in modo da realizzare al meglio il diritto della prole a “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”.

Il collocamento del minore.

Nella maggior parte dei casi, i figli vengono collocati presso la madre a cui, in genere, viene in conseguenza assegnata la casa familiare; tale scelta deriva dal fatto che il suo ruolo viene considerato centrale e la sua figura maggiormente adatta all’educazione dei figli, soprattutto nei primi anni di vita (salvo casi eccezionali e di conclamata inadeguatezza materna).

In ogni caso, diversamente dalla precedente previsione legislativa, l’affidamento condiviso garantisce ai figli il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Per questo quando il giudice decide sulla residenza dei figli, determina anche tempi e modalità per garantire la presenza dei figli presso il genitore non collocatario. A formalizzare per primo tale orientamento è stato il Tribunale di Brindisi, contrariamente a quello di Milano, nelle linee guida per la sezione famiglia dell’anno 2017, ha decretato la necessità di un coinvolgimento quotidiano di entrambi i genitori nella crescita e nell’educazione dei figli.

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