Scissione societaria e responsabilità solidale illimitata per i debiti tributari ante operazione

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L’operazione straordinaria rappresentata dalla scissione societaria è disciplinata dall’art 2506 Codice Civile secondo cui “Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa.La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”.

Sulla base di quanto stabilito dalla norma si possono verificare due tipologie di scissione:

  • SCISSIONE TOTALE, allorquando una società trasferisce l’intero patrimonio sociale a più società già esistenti oppure costituite ad hoc.
  • SCISSIONE PARZIALE, allorquando una società trasferisce ad una o più società, anche in questo caso già esistenti o di nuova costituzione, solamente una parte del proprio patrimonio sociale; in tal caso la società scissa non si estingue, a differenza di quanto accade nella scissione totale.

Così inquadrato il contesto di riferimento, è interessante comprendere chi, tra i vari soggetti coinvolti nell’operazione di scissione (società scissa e società beneficiarie), potrà essere chiamati a rispondere per i debiti tributari sorti in capo alla scissa prima dell’operazione straordinaria.

Ebbene, sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte, che, con sentenza Cassazione Civile Sezione Tributaria 5 Febbraio 2021 n. 2767/2021 ha chiarito che dei debiti tributari della società scissa inerenti annualità antecedenti alla scissione dovranno rispondere solidalmente tanto la società scissa quanto le società beneficiarie. Oggetto di tale responsabilità sarà il debito tributario complessivamente inteso, quindi imposte, sanzioni, interessi ed ogni altro debito inerente l’obbligazione tributaria.

Ciò detto, l’aspetto controverso riguarda il limite della predetta responsabilità solidale in rapporto al patrimonio assegnato alle società beneficiare a mezzo  dell’operazione straordinaria di scissione.

Ebbene, se per quanto riguarda le obbligazioni civili sorte in capo alla scissa prima dell’operazione di scissione gli articoli 2506 bis comma 2 e 2506 quater comma 3 del Codice Civile individuano determinati limiti entro cui le beneficiarie possono essere chiamate a risponderne, ossia entro il limite della quota di patrimonio ad esse assegnato con l’operazione straordinaria, ciò non vale invece per le obbligazioni tributarie.

In particolare, la Corte di Cassazione, passata in rassegna la normativa di riferimento rappresentata dall’art. 173 comma 13 DPR 917/1986 e dall’art. 15 comma 2 D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 , ha chiarito che, in caso di scissione societaria parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione rispondono, solidalmente e illimitatamente, tutte le società coinvolte nella scissione.

Ciò detto, l’Agenzia delle Entrate sarò legittimata a rivalersi illimitatamente sulla società scissa e su tutte le beneficiarie, a prescindere dalle quote di patrimonio assegnato con l’operazione straordinaria, in ragione del carattere pubblicistico del creditore tributario.

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