Ravvedimento operoso per il mancato pagamento delle imposte

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Il ravvedimento operoso consente ai contribuenti di rettificare a omissioni, ritardi, irregolarità, pagando una sanzione decisamente inferiore rispetto a quella che l’Agenzia delle Entrate andrà ad erogare.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997, precisa che la sanzione prevista per l’omissione o l’insufficiente versamento dell’imposta dovuta ammonta al 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Tale quota di sanzione può essere ridotta in sede di autoliquidazione, in relazione della tempestività con cui il contribuente applica la regolarizzazione. 

Successivamente con il d.lgs. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per omissioni o ritardi versamenti, andando a ridurre la sanzione del 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 90 giorni dalla scadenza. 

La sanzione scende dal 30% al 15% e può essere classificata nel seguente modo:

  • ritardi fino a 14 giorni: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
  • ritardi tra 15 e 90 giorni: sanzione del 15%;
  • ritardi superiori a 90 giorni: sanzione del 30%.

In aggiunta dell’aliquota, si possono applicare ulteriori diminuzioni considerando i tempi del ritardo. Vengono classificati diverse tipologie di ravvedimento:

  • ravvedimento sprint;
  • ravvedimento breve;
  • ravvedimento trimestrale o intermedio;
  • ravvedimento annuale o lungo;
  • ravvedimento biennale e anche oltre.

Il ravvedimento sprint si può usufruire entro 14 giorni dalla scadenza del versamento con l’aggiunta dello 0,1% giornaliero di sanzione fino ad un massimo di 1,4% e l’interesse al tasso legale pari allo 0,01%.

Il ravvedimento breve è applicabile oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in queste situazioni la sanzione è pari a 1/10 del 15%, cioè lo 1,5% oltre all’interesse dell’0,01%.

Il ravvedimento trimestrale o intermedio è dedicato per i versamenti svolti oltre il 30° giorno ma entro il 90°. La sanzione è 1/9 del 15%, 1,67%, più l’interesse legale pari a 0,01%.

Il ravvedimento lungo o annuale si può usufruire entro 1 anno oppure nei casi in cui la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. La sanzione è data da 1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%, 3,75%, oltre gli interessi legali dello 0,01%.

Il ravvedimento biennale e oltre è esercitabile per i versamenti eseguiti oltre un anno e la sanzione è del 5% più gli interessi legali dello 0,01%.

In base alle imposte, il versamento delle sanzioni e degli interessi, è necessario predisporre differenti modelli:

  • modello F24 è per le imposte sui redditi, imposte sostitutive, IVA, IRAP e imposta sugli intrattenimenti;
  • modello F23 è per l’imposta di registro e altri tributi indiretti;
  • modello F24 elide è per i tributi, sanzioni e interessi legati alla registrazione dei contratti di locazione.

Per la compilazione del modello dedicato, è necessario indicare i codici tributo che si riferiscono all’imposta che si vuole versare. Di seguito i principali codici tributo:

  • 1989: interessi sul ravvedimento IRPEF;
  • 1990: interessi sul ravvedimento IRES;
  • 1991: interessi sul ravvedimento IVA;
  • 1993: interessi sul ravvedimento IRAP;
  • 1994: interessi sul ravvedimento addizionale regionale;
  • 1998: interessi sul ravvedimento addizionale Comunale all’IRPEF;
  • 8901: sanzione pecuniaria IRPEF;
  • 8902: sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF;
  • 8904: sanzione pecuniaria IVA;
  • 8906: sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
  • 8907: sanzione pecuniaria IRAP;
  • 8918: sanzione pecuniaria IRES;
  • 8926: sanzione pecuniaria addizionale comunale IRPEF.

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