Proroga Superbonus 110%

Proroga Superbonus 110%

La legge di bilancio 2021 ha prorogato il superbonus 110% per i lavori di efficientamento energetico, i lavori di miglioramento sismico e l’acquisto di immobili antisismici fino al 30 giugno 2022 e, per i condomìni che al giugno 2022 hanno effettuato almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (ex-IACP) per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
Oltre alla proroga, la legge di bilancio introduce delle novità in termini di requisiti di accesso all’agevolazione; in particolare: 

  • saranno ammessi al superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
  • viene chiarito il concetto di unità immobiliare “funzionalmente e indipendente” che potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
  • vengono inclusi tra i beneficiari del superbonus 110% gli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
  • Il superbonus 110% viene esteso ai lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non portatori di handicap)
  • La detrazione già prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene ora estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici.

Superbonus 110% e delibere condominiali

Ai fini della validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale riguardanti l’approvazione degli interventi agevolabili, degli eventuali finanziamenti degli stessi e dell’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio; inoltre per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento occorre che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole

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