Profili di responsabilità degli amministratori di una s.r.l.

La diligenza richiesta agli amministratori di una società a responsabilità limitata nell’adempimento dei propri compiti dipende dalla natura dell’incarico e dalle sue specifiche competenze ai sensi dell’art. 2392 c.c.

L’azione responsabilità civile sull’operato degli amministratori può essere richiesta dalla società ai sensi degli articoli 2392 e 2393 c.c., dai creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 c.c. e dai singoli soci o terzi ai sensi dell’art. 2395 c.c.

Responsabilità amministratori verso la società

Nel momento in cui gli amministratori non adempiono ai propri doveri statutari o legali sorge verso la società una responsabilità civile degli stessi che va risarcita.

Esempi di comportamenti degli amministratori non idonei sono quando questi ultimi presentano infedeli dichiarazioni dei redditi o bilanci societari irregolari, quando ritardano o omettono l’accertamento di una causa di scioglimento della società, quando presentano documenti fiscali per conto della società con lo scopo di frodare l’Amministrazione Finanziaria. 

Come si desume dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22911 del 11.11.2010 Tale tipo di responsabilità pare essere di natura contrattuale e deriva dal rapporto che lega la società agli amministratori 

Il danno arrecato alla società può derivare da: condotta illecita degli amministratori, nesso causale tra condotta illecita e danno, esistenza di un fatto proprio colpevole, danno patrimoniale.

Una società può essere amministrata da uno o più amministratori, e in quest’ultimo caso la responsabilità diviene solidale ovvero ogni singolo amministratore può essere chiamato a dover risarcire per l’intero il danno subito. Gli amministratori sono solidalmente responsabili qualora, conoscendo i fatti, non hanno agito per evitare che questi venissero compiuti o in modo da eliminarne o attenuarne le conseguenze.

L’amministratore può evitare che venga estesa nei suoi confronti la responsabilità solidale se in assenza di colpa egli abbia fatto annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e abbia informato per iscritto il presidente del collegio sindacale del suo dissenso.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa:

  • con delibera dell’assemblea dei soci, anche nel caso in cui la società sia stata posta in liquidazione;
  • con delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, del collegio sindacale.

Esiste un termine entro cui poter esercitare l’azione di responsabilità e questo è indicato dalla legge in 5 anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

A seguito della delibera, con voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, l’amministratore viene revocato e l’assemblea dei soci provvederà alla sua sostituzione.

I soci di minoranza hanno la facoltà di poter esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, qualora i soci rappresentino almeno un quinto del capitale sociale (un quarantesimo o la minore misura prevista nello statuto se la società fa ricorso al capitale di rischio).

Responsabilità amministratori verso i creditori sociali

L’art. 2394 c.c. sancisce che “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” e che “l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.

La natura della responsabilità verso i creditori sociali non è specificata dalla norma citata, pertanto, in giurisprudenza alcuni sostengono che ha natura contrattuale (inadempimento di una obbligazione), mentre alcuni sostengono abbia natura extracontrattuale.

L’azione di responsabilità dei creditori sociali si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal giorno in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente per il soddisfacimento dei crediti (la giurisprudenza di legittimità prevalente fa decorrere tale termine dal momento in cui si manifesta l’insufficienza patrimoniale).

Ai sensi dell’art. 2395 c.c. “in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.”

Responsabilità amministratori verso soci o terzi

L’art. 2395 c.c. sancisce che l’azione di responsabilità azionata dall’assemblea dei soci, dal collegio sindacale, dai creditori sociali, dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario non pregiudica il diritto del socio o del terzo, direttamente danneggiati, al risarcimento del danno ed anche in questo caso l’azione di responsabilità di prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Difatti, ogni singolo socio, a prescindere dalla quota di capitale sociale posseduta, può promuovere un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. 

L’azione del singolo socio non pregiudica il fatto che anche la società possa esperire in autonomia una propria azione di responsabilità.

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