Procedure esecutive e crisi da sovraindebitamento

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L’introduzione nell’ordinamento italiano della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ha indotto il legislatore a modificare l’art. 480, comma 2, c.p.c. (la modifica è stata prevista con l’art. 13 d.l. n. 83/2015), il quale prevede che “il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore  può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”. Partendo da questa modifica del codice di procedura civile sorge l’esigenza di delineare quali siano i rapporti che si vengono a creare tra procedura esecutiva e procedura di sovraindebitamento e quali comportamenti dovranno assumere gli organi della procedura di composizione della crisi, quelli della procedura esecutiva e lo stesso debitore nel caso in cui in pendenza di un pignoramento il debitore faccia richiesta di accesso ad una delle tre procedure previste dalla L. 3/2012.

Con il decreto di apertura della procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento sono dichiarate sospese tutte le procedure esecutive e il giudice dell’esecuzione in questo caso, una volta ricevuta la comunicazione di apertura dovrà prenderne atto e sospendere le procedure in corso, a patto che non sia già avvenuta l’aggiudicazione del bene. In caso in cui il bene sia già stato aggiudicato, difatti, ai sensi dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c l’aggiudicazione rimane valida e una volta pagato il saldo prezzo da parte dell’acquirente il bene verrà trasferito tramite decreto all’aggiudicatario.

Cosa accade, invece, per le tre diverse tipologie di composizione della crisi se la procedura esecutiva non è ancora in una fase cosidetta “avanzata”?

Accordo di composizione della crisi e procedure esecutive

Nell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento il Giudice Delegato ai sensi dell’art. 10, comma 1 L. 3/2012 se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 fissa con decreto l’udienza e dispone ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. c) che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”.

Dal disposto dell’art. 10 L. 3/2012 si desume che, con il decreto di apertura della procedura di accordo di composizione della crisi, vengano bloccate automaticamente tutte le azioni esecutive; tale blocco è simile all’automatic stay applicato nelle procedure di concordato preventivo.

È necessario specificare che solo gli atti esecutivi compiuti in procedure esecutive azionate dopo l’apertura della procedura di accordo possono essere dichiarati nulli, mentre, per quelli azionati in data antecedente l’emissione del decreto di apertura non è previsto l’effetto di nullità dell’atto ma solo la sospensione della procedura esecutiva in corso e ciò comporta che in mancanza di omologazione della procedura o di revoca della stessa, il creditore procedente potrà riassumere il processo ex art. 627 c.p.c.

Il divieto di iniziare procedere esecutive è riferito a tutti i creditori che possiedono un titolo o causa anteriore alla data di deposito del decreto di apertura. Invece, tale divieto non può essere applicato ai creditori che possiedono titolo o causa posteriore alla data di deposito del decreto di apertura.

Piano del consumatore e procedure esecutive

Nel piano del consumatore non è prevista la sospensione automatica delle procedure esecutive prima che venga omologato il piano, ma la sospensione può essere richiesta con specifica indicazione nel ricorso del debitore qualora l’esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, e sarà poi il Giudice Delegato ai sensi dell’art. 12 bisa disporre con decreto la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”.

Una volta omologato il piano, invece, la sospensione delle procedure pendenti ed il divieto di iniziare nuove procedure esecutive opera in automatico così come previsto dall’art. 12 ter L. 3/2012, il quale dispone che “dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”. 

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Liquidazione del Patrimonio e procedure esecutive

Nella procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 quinquies, comma 2, lettera a) L. 3/2012 “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.” Pertanto, in tale procedura il divieto di azioni esecutive individuali opera in automatico.

Inoltre, il Liquidatore, nominato dal Giudice Delegato, ha la facoltà di poter subentrare nelle procedure in corso ai sensi dell’art. 14 nonies, comma 2, il quale prevede che “se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi”.

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