Procedure concorsuali e Legge Pinto

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La durata delle procedure concorsuali e il risarcimento del danno

Legge 24/3/2001 n.89, cosiddetta Legge Pinto ha introdotto il principio dell’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Con questa Legge il legislatore italiano si è adeguato alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali la quale, all’art.6 statuisce “ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”.

La Legge Pinto, infatti, all’art.1 bis dispone che “La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa”.

Com’è noto, l’art.1 ter della medesima Legge, dispone i rimedi preventivi da utilizzare nei casi di eccessiva durata dei processi civili, penali, amministrativi, contabili avanti alla Corte dei Conti, senza alcun riferimento ai giudizi relativi alle procedure concorsuali.

La mancanza di una normativa volta a disciplinare l’irragionevole durata del procedimento concorsuale, è stata sopperita dalle numerose pronunce della Corte di Cassazione che hanno portato all’applicazione analogica della Legge Pinto alle procedure concorsuali. Questa carenza ha, inoltre, portato entrata in vigore della Legge n. 134/2012 che, oltre a prevedere la diretta applicabilità della procedura di equa riparazione anche alle procedure fallimentari, ha introdotto il comma 2 bis all’articolo 2, prevedendo espressamente che “si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”.

Da quanto sopra riportato, si evince che la corretta durata della procedura concorsuale sia di 6 anni, superato il quale si potrà chiedere il risarcimento del danno per eccessiva durata del processo (art.1 bis comma II Legge Pinto).

Tuttavia, accanto alla normativa di cui alla Legge n. 134/2012, vi sono state numerose pronunce di Cassazione che hanno sottolineato le difficoltà che possono sorgere nelle procedure concorsuali ed hanno, quindi, precisato la durata ragionevole delle procedure concorsuali:  “la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni, caso, per quelle notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può superare la durata complessiva di sette anni” (Cass. n.8468/2012 e n.21849/2014), comprensiva dei tempi impiegati per la definizione di vicende processuali sorte e trattate in parallelo o incidentali (Cass. n.7/2019).

Da quanto affermato dalla Cassazione, si ritiene che si possa affermare che la durata considerata “ragionevole” per la conclusione di una procedura fallimentare è nella media di sei anni, a meno che la procedura non risulti particolarmente complessa. Superato il sesto anno, i creditori ed il fallito imprenditore avranno il diritto di ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura.

 

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