Procedura da seguire per ottenere il divorzio

unioni

La legge ha considerevolmente ridotto i termini da 3 anni a pochi mesi.

Il nostro ordinamento contempla diverse procedure per divorziare, ovvero il divorzio congiunto e quello giudiziale: di seguito le differenze tra i due istituti.

Il Divorzio congiunto è caratterizzato dal fatto che i coniugi separati raggiungono o confermano, quanto già stabilito in sede di separazione, raggiungendo un accordo su tutti gli aspetti condiviso, come affidamento figli minori e calendario delle visite o il contributo al mantenimento dei figli e l’attribuzione casa coniugale.

Il divorzio congiunto comporta un risparmio economico, di tempo nonché optare in modo alternativo tra tre procedure. Il divorzio in Tribunale: la domanda di divorzio può essere presentata congiuntamente o da un solo coniuge. Tra i documenti necessari per la procedura vi è obbligatoriamente la copia della separazione ottenuta; inoltre la domanda di divorzio dovrà indicare tutti gli accordi in merito ai figli minori o all’assegnazione della casa coniugale. Il Tribunale poi fisserà un’udienza collegiale ed al termine della valutazione degli atti sarà emessa sentenza di divorzio che successivamente verrà comunicata all’Ufficiale di Stato civile per l’annotazione negli appositi registri.

E’ obbligatorio farsi assistere da almeno un avvocato ma ognuno, se preferisce, può farsi assistere dal proprio legale. Per divorziare in Comune è necessario che vi siano solo i coniugi separati senza figli e senza trasferimenti di beni immobili (a differenza di quella in Tribunale). Questa procedura prevede che i coniugi si rechino in Comune innanzi all’Ufficiale di stato civile delegato dal Sindaco. L’Ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento al quale dovranno presentarsi entrambi i coniugi, anche senza l’assistenza di un avvocato, in cui si provvederà a redigere verbale degli accordi e ad annotare l’avvenuto divorzio negli appositi Registri. Tale procedura è applicabile anche a quei coniugi che si sono separati prima del 2015.

Divorzio mediante negoziazione assistita

Quest’ultima alternativa è perseguibile da tutti, ma con assistenza di un legale per ciascuna parte. Questa procedura esclusivamente l’intervento tra gli avvocati delle parti, in quanto la negoziazione assistita è un accordo raggiunti dopo plurime trattative. L’accordo di divorzio dovrà essere firmato dalle parti unitamente agli avvocati che ne garantiranno l’autenticità. Gli avvocati avranno poi l’onere di compiere tutta la procedura che prevede il benestare del Pubblico Ministero e la successiva notifica all’Ufficiale di stato civile affinché annoti il divorzio.

Il Divorzio giudiziale è la conseguenza giuridica del mancati accordo tra coniugi che  dovranno rivolgersi al Giudice affinché questi decida per loro.

La domanda va presentata necessariamente da un avvocato ed ogni coniuge ovviamente avrà il proprio legale di fiducia. Nel caso in cui il coniuge convenuto non si presenti o non si costituisca col proprio avvocato, la causa proseguirà anche in sua assenza. A seguito dell’istruttoria, la decisione del Giudice conterrà una serie di provvedimenti a cui i coniugi dovranno attenersi.

Il divorzio immediato.

Esistono dei casi, tassativamente indicati dalla legge, per i quali non sarà necessario ottenere prima la separazione ma si potrà conseguire direttamente il divorzio.

  • il coniuge straniero abbia ottenuto divorzio all’estero o all’estero abbia contratto nuovo matrimonio;
  • qualora il matrimonio non sia stato consumato o sia passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;
  • quando, dopo la celebrazione del matrimonio, un coniuge sia stato condannato, anche per fatti commessi in precedenza, in via definitiva a: ergastolo o pena superiore ai 15 anni, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
  • qualsiasi pena per i reati di incesto, delitti sessuali o per induzione, costrizione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione;
  • qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno del coniuge o figli;
  • qualsiasi pena, in caso di lesione personale aggravata, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, circonvenzione di incapaci che siano stati attuati contro il coniuge o figli.

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