Plafond IVA e contratti immobiliari

contratti immobiliari

Il Plafond Iva

Il Plafond è uno strumento previsto dal DPR 633/1972, che permette ad alcuni soggetti di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell’IVA.

È uno strumento previsto come agevolazione per gli operatori economici che, svolgendo frequenti cessioni all’esportazione o comunque operazioni simili, si trovano strutturalmente a credito IVA.

I soggetti destinatari sono coloro che effettuano operazioni di esportazione, quindi che svolgono un’attività lavorativa rapportandosi prevalentemente con clienti esteri.

L’obiettivo di tale istituto è evitare una penalizzazione finanziaria per i soggetti passivi IVA che operano prevalentemente con l’estero e che, utilizzando il plafond, possono evitare di anticipare l’imposta sugli acquisti.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del DPR citato – detto anche Decreto Iva – i soggetti di cui sopra hanno la facoltà di acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA ai propri fornitori, nell’ambito di un plafond che essi hanno costituito nell’anno solare precedente.

Ai fini dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale è necessario che l’ammontare dei corrispettivi realizzati con l’estero superi, di almeno il 10%, il volume d’affari calcolato secondo la normativa Iva.

Va rilevato un elemento necessario ed imprescindibile ossia il rilascio, da parte dell’esportatore, di una dichiarazione d’intento indirizzata sia all’Agenzia delle Entrate che ai propri fornitori.

Le operazioni che concorrono a formare il Plafond sono:

  • cessioni all’esportazione di cui all’art. 8, primo comma lettera a) e b) del DPR 633/1972;
  • cessioni di beni e prestazione di servizi assimilate alle precedenti ex articolo 8 bis del D.p.r. 633/1972;
  • servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 del D.p.r. 633/1972;
  • operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (articolo 71, comma 1 del D.p.r. 633/1972);
  • operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali (articolo 72 del D.p.r. 633/1972);
  • prestazioni di servizi intracee, comprese le operazioni triangolari (articolo 41, commi 1 e 2 del D.l. 331/1993);
  • prestazioni extra-Ue rese dalle agenzie di viaggio (articolo 74-ter del D.p.r. 633/1972;
  • cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva, con trasporto o spedizione in altro Stato Ue (articolo 50-bis, comma 4, lettera f) del D.l. 331/1993);
  • margini di cui al D.L. 41/95 relativi a operazioni non imponibili che possono costituire plafond.

L’esportatore, ricorrendo al presupposto soggettivo, può formulare il suo intento di richiedere ai fornitori l’applicazione dell’art.8, co.1, lett. c., DPR 633/72, nei limiti dell’importo delle sue operazioni non imponibili effettuate nei dodici mesi precedenti.

Plafond e immobili

Non è possibile acquistare con il plafond i seguenti beni e servizi:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • beni e servizi per i quali l’IVA è indetraibile.

In relazione all’esclusione dell’agevolazione per le cessioni dei fabbricati e delle aree edificabili, nella circolare n. 145/E/1998, è stato affermato che essa opera non solo in caso di acquisto, ma anche nelle ipotesi in cui il fabbricato venga realizzato in proprio o mediante contratto d’appalto, oppure venga utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

La suddetta circolare aveva espressamente vietato l’utilizzo del plafond “per l’acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing; e ciò in quanto (….) l’esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente”; divieto questo confermato dall’Agenzia delle Entrate anche nell’Aprile 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che l’utilizzo del Plafond è ammesso per quei beni e servizi “funzionali al ciclo economico dell’impresa” pertanto la dichiarazione di intento potrà riguardare solo l’acquisto di servizi relativi all’installazione di impianti che siano strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività dell’industria.

Avv. Giulia Invernizzi

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