Pignorabilità prima casa

pignoramento casa

Pignoramento prima casa: regole e procedure

Per quel che riguarda il significato e le regole del pignoramento si fa pieno rinvio agli altri articoli di questo blog e precisamente “pignoramento mobiliare e fasi della procedura“.

Il presente articolo tratta il problema della pignorabilità della prima casa.

Deve subito farsi un distinguo.

La procedura relativa all’esecuzione ha da subito distinto quella che può intraprendere un privato, sia esso persona fisica, consumatore o persona giuridica, società da quella che può porre in essere l’agente riscossore dello stato, anche conosciuto come Equitalia oggi Agenzia delle Entrate Riscossione.

Le differenze, infatti, non attengono semplicemente la procedura (molto più strutturata, complessa e garantista quella tra privati prevista dal codice di procedura civile; molto più rapida e meno garantista quella prevista per Equitalia – AdER; per ogni approfondimento rifarsi al sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/le-procedure/procedure-esecutive/) ma altresì ai limiti di pignorabilità di singoli beni, limiti esistenti per il riscossore pubblico e inesistenti per il creditore privato.

Qui entriamo nel tema della pignorabilità della prima casa.

Da premettersi, quindi, che il creditore privato (persona fisica o giuridica: sia esso il vicino di casa, il condominio, il salumiere, il professionista, la Banca) non ha alcun limite nella scelta del bene da pignorare e, così, può liberamente aggredire la casa di abitazione qualificabile come prima casa.

Invece il pignoramento del conto corrente è un pignoramento presso terzi.

 

NORMA DI RIFERIMENTO

Questo limite, quindi, attiene esclusivamente al creditore pubblico al quale, per norma specifica, è impedita l’aggressione ad un bene fondamentale come la prima casa. La norma di riferimento è il D.P.R. n.602/73 art.52, comma 1, lettera g (che è stato modificato dalla L.n.98 del 9/8/13, introdotta con il c.d. “Decreto del fare” n.69/13).

Ma questo impedimento deve essere chiarito. E’ più ampio.

La norma è sibillina: non traccia il limite alla pignorabilità della prima casa (concetto che presuppone l’esistenza di una seconda o di altre abitazioni) ma “non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà (..)”.

Questa la declinazione pratica:

– se il contribuente ha una unica casa questa non è pignorabile;

– se il contribuente ha più immobili (conteggiandosi in questa accezioni anche terreni ed escludendo cantine, box  e/o locali accessori all’unica abitazione) il riscossore pubblico può procedere non incorrendo nei limiti normativi sopraccitati.

Cerchiamo di essere ancora più tecnici:

1) Equitalia (AdER) non può procedere con il pignoramento immobiliare se:

a)  l’immobile in questione è l’unico di proprietà del debitore;

b)  se, contestualmente, è adibito ad abitazione e ivi è la residenza anagrafica;

c) se non costituisce immobile di lusso e non è classificato nella categoria catastale A8 e A9.

2) Equitalia (AdER) può procedere se manca una delle condizioni sopra indicate a condizione che:

a) l’ammontare del debito è superiore a €.120.000,00;

b) il valore degli immobili del debitore è superiore ad €.120.000,00;

c) se il debitore non ha chiesto rateizzazione, sgravio o ha omesso di trovare accordi di rientro e sono trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia (AdER). Tra le modalità tipiche di recupero del credito il creditore munito di titolo esecutivo può procedere in executivis – dopo aver notificato il precetto e fatto decorrere i gg. 10 minimi per l’adempimento spontaneo – scegliendo i beni da aggredire.

 

CONCLUDENDO

Se il debitore pubblico ha solo un immobile, o ne ha più d’uno ma ha debiti inferiori a €.120.000,00 o ha più di un immobile ma di valore inferiori a €.120.00,00 Equitalia non può procedere in executivis; per ogni approfondimento si rinvia al sito di Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/le-procedure/procedure-esecutive/).

Ad ogni modo al privato creditore questi limiti non sono opponibili potendo procedere su tutti gli immobili di proprietà del debitore, ivi compresa la prima o l’unica casa non avendo, in più, alcuna soglia di importo.

 

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