Pendenza procedimento penale e sovraindebitamento

Sovraindebitamento crescono i crediti problematici occorrono misure urgenti

Il primo comma dell’art. 16 L.3/12 statuisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: 

a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente  capo  aumenta  o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte  rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; 

b) al fine di ottenere  l’accesso  alle  procedure  di  cui  alle sezioni prima e seconda del  presente  capo,  produce  documentazione contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 

c)  omette  l’indicazione  di   beni   nell’inventario   di   cui all’articolo 14-ter, comma 3; 

d) nel corso della  procedura  di  cui  alla  sezione  prima  del presente capo, effettua pagamenti in violazione  dell’accordo  o  del piano del consumatore; 

e) dopo il deposito della proposta di  accordo  o  di  piano  del consumatore, e per tutta la durata della procedura,  aggrava  la  sua posizione debitoria; 

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo  o  del piano del consumatore”.

Il fine della norma è quello di far si che le procedure di composizione della crisi avvengano correttamente e, pertanto, nel rispetto della normativa vigente. La normativa indica che il debitore debba eseguire le procedure mantenendo una giusta condotta.

Da quanto sopra esposto e riassunto, si rileva che la normativa si premura di regolamentare il corretto comportamento in pendenza della procedura ma, nulla dice in merito alle pendenze di procedimenti penali in capo al sovraindebitato.

È possibile accedere alla procedura di composizione della crisi se vi è stato un procedimento penale nei confronti del debitore? 

Ad esprimersi su questo aspetto, vi è una recente sentenza del Tribunale di Rimini 14/1/2021 – Giudice Delegato dott.ssa Francesca Miconi, che indica la possibilità per il debitore di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio nonostante l’avvenuto patteggiamento della pena in un procedimento penale di bancarotta fraudolente.

Precisamente, il Giudice Delegato afferma che la predetta circostanza – del patteggiamento della pena – non rileva per l’apertura della procedura di liquidazione del Patrimonio ma potrà incidere solo successivamente, in pendenza del procedimento di esdebitazione in cui parteciperanno i creditori. Spetterà, quindi, al Liquidatore indagare, anche al fine di verificare se vi siano stati o meno atti revocabili negli ultimi cinque anni in frode ai creditori.

Difatti, l’art.14 terdecies riguardante l’esdebitazione, statuisce che l’esdebitazione è esclusa: 

a) “quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad  un ricorso  al  credito  colposo  e  sproporzionato  rispetto  alle  sue capacità patrimoniali”; 

b) “quando il debitore,  nei  cinque  anni  precedenti  l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere  atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri”.

Inoltre, il medesimo articolo, al comma 5 statuisce che non può beneficiare dell’esdebitazione colui che “è  stato  dolosamente  o  con  colpa  grave  aumentato  o diminuito il  passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte rilevante dell’attivo ovvero simulate attività inesistenti”.

Pertanto, si ritiene di poter affermare che la pendenza di un procedimento penale non incide a priori nella possibilità del debitore di accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e neanche nella sua successiva esdebitazione.

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