Patent box e istanza di ruling

Cos’è il patent box 

È un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali quali software, brevetti industriali, disegni, modelli, processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.

Questo beneficio consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa – indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza – la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali. 

Sono escluse le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, oltre a quelle che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (ad esempio regime forfetario, o società agricole che calcolano il reddito su base catastale).

Fine ultimo di questa agevolazione è quello, da un lato, di rendere l’Italia un paese fiscalmente appetibile per la detenzione di attività immateriali per finalità di business, al fine di contrastare la nota tendenza di molte imprese italiane di costituire società all’estero per la detenzione di marchi o brevetti poi sfruttati economicamente in Italia; dall’altro, e per l’effetto, contrastare i relativi fenomeni di erosione della base imponibile.

Come funziona 

Per accedere al regime di tassazione agevolata è necessario esercitare un’opzione nella dichiarazione dei redditi.

L’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, è irrevocabile
e ha una durata di cinque periodi di imposta, rinnovabili.

I titolari di reddito d’impresa che utilizzano il bene immateriale devono attivare una procedura di accordo preventivo con l’amministrazione finanziaria per definire in contraddittorio i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile (c.d. “istanza di ruling”).

Quali benefici comporta

A seguito dell’opzione per il regime di patent box, una quota dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali non concorrerà a formare il reddito complessivo, in quanto esclusa per una determinata percentuale del relativo ammontare.

Inoltre, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali non verranno conteggiate nel reddito complessivo, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.

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