Liquidazione controllata del sovraindebitato nel nuovo codice della crisi d’impresa

avviso di accertamento

Le procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 sono:

  • il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
  • il concordato minore;
  • la liquidazione controllata.

La procedura di liquidazione controllata è rivolta al professionista, all’imprenditore agricolo, all’imprenditore minore, alle start-up innovative e a tutti gli altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale i quali versano in uno stato di crisi o di insolvenza.

Le norme del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza entreranno in vigore il 16 maggio 2022 (ad eccezione di alcuni articoli entrati già in vigore), nel mentre rimangono in vigore le disposizioni previste dalla Legge 3/2012.

Gli articoli entrati in vigore sono:

  • art. 27 (competenza per materia e territorio);
  • art. 350 (modifiche all’amministrazione straordinaria);
  • art. 356 (albo degli incaricati della gestione delle procedure);
  • art. 357(funzionamento dell’albo);
  • art. 359 (area web riservata);
  • art. 363 (certificazione dei debiti contributivi e premi assicurativi);
  • art. 364 (certificazione debiti tributari);
  • art. 366 (modifica al TU sulle spese di giustizia);
  • artt. 375, 377, 378, 379 (modifiche al codice civile);
  • artt.385, 386, 387 e 388 (modifiche in materia di garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire).

La liquidazione controllata è equiparata alla liquidazione giudiziale ma la procedura in questo caso è più semplificata trattandosi in genere di liquidazione di pochi beni, ed è disciplinata al capo IX artt. 268 – 277.

Possono accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio:

  • il consumatore;
  • i soci illimitatamente responsabili di società di persone:
  • il professionista;
  • l’imprenditore minore;
  • l’imprenditore agricolo;
  • le stat-up innovative;

può essere richiesta dal debitore in stato di insolvenza, dai creditori e dal pubblico ministero se si tratta di debitore imprenditore.

Se la domanda è avanzata da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica quest’ultimo può richiedere all’OCC di attestare che non ci siano i requisiti per aprire la procedura per mancanza di attivo.

Sono esclusi, in ogni caso, dalla liquidazione controllata:

  • i crediti impignorabili ai sensi dell’art. c.c.;
  • i crediti derivanti da stipendi, pensioni, salari e compensi nei limiti fissati dal giudice delegato utili per il mantenimento suo e dalla sua famiglia;
  • i crediti che hanno carattere alimentare;
  • i frutti che derivano da usufrutto legale sui beni dei figli;
  • i beni facente parte di fondo patrimoniale; questa tipologia di beni può entrare a far parte della liquidazione del patrimonio solo se il creditore al momento di contrazione del debito non conosceva il fatto che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

La domanda di accesso alla procedura può essere presentata personalmente dal debitore con l’assistenza dell’OCC e insieme alla domanda va presentata una relazione redatta dall’OCC.

L’apertura della procedura avviene con sentenza emessa dal Tribunale e con essa:

– vengono nominati il giudice delegato e il liquidatore;

– viene ordinato al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e   fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori;

– viene assegnato ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori indicati nell’elenco depositato con il ricorso un termine non superiore a sessanta giorni per trasmettere la domanda di restituzione, rivendica dei beni o di ammissione al passivo;

– è ordinata la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

– è disposto l’inserimento della sentenza nel sito del tribunale o del Ministero della giustizia e nel Registro delle imprese se il debitore svolge attività d’impresa;

– è ordinata la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora ci siano beni immobili o mobili registrati.

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