Liquidazione coatta amministrativa

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Tra le procedure concorsuali rientra anche la liquidazione coatta amministrativa, tale procedura prevede la liquidazione dei beni del debitore allo scopo di soddisfare i creditori rispettando la par conditio creditorum e tutelando l’interesse pubblico determinato dalla natura e/o attività dell’impresa.

Possono accedere a tale procedura alcune tipologie di enti, aziende, società, tra le quali quelle sottoposte a controllo pubblico o che gestiscono finanza affidatagli dalla collettività (presupposto soggettivo) come ad esempio le banche, gli enti pubblici, le società di intermediazione finanziaria, le assicurazioni, le società cooperative.

La liquidazione coatta amministrativa è disciplinata al Titolo V della legge fallimentare di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 dagli artt. 194 – 215.

Tra i motivi che portano all’apertura della procedura si hanno la rilevazione di:

  • gravi irregolarità amministrative o gestionali;
  • gravi o reiterate violazioni di norme e/o leggi di pubblico interesse;
  • stato di insolvenza;
  • non corrispondenza dell’attività esercitata rispetto alla tutela dell’interesse pubblico o istituzionale.

Liquidazione coatta amministrativa e fallimento 

Ai sensi dell’art. 196 L.F. “per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento”.

Per la Legge quindi l’applicazione della procedura di fallimento esclude l’applicazione della liquidazione coatta amministrativa.

Organi e fasi della procedura 

E’ affidato ad un’autorità amministrativa il compito di emettere il provvedimento che apre la liquidazione e l’attività di vigilanza sulla procedura.

L’autorità amministrativa provvede a nominare il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza.

Se l’impresa ha un’elevata importanza possono essere nominati tre commissari liquidatori che assumeranno le decisioni a maggioranza.

Nel termine di 10 giorni, il provvedimento di apertura della liquidazione è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e comunicato al Registro delle Imprese.

Il commissario liquidatore opera sotto la sorveglianza del comitato di sorveglianza, se nominato, e provvede alla liquidazione del patrimonio dell’impresa, egli prende in consegna i beni dell’impresa, le scritture contabili e altra documentazione utile, forma l’inventario e con cadenza semestrale redige e consegna all’autorità di vigilanza e al comitato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 205 l.f., una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione accompagnata dagli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Inoltre, una copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Al commissario spetta anche la facoltà di poter esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di controllo dell’impresa.

Il commissario liquidatore, entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione, forma lo stato passivo.

Ai sensi dell’art. 210 L.F. il commissario liquida l’attivo, previa autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza e del parere del comitato di sorveglianza quando dovrà vendere beni immobili o mobili in blocco dell’impresa. 

Terminata la liquidazione dell’attivo o anche in corso di liquidazione il commissario liquidatore distribuisce l’attivo recuperato ai sensi dell’art. 111 l.f., e prima del riparto finale presenta all’autorità di vigilanza il bilancio finale, il conto della gestione e il piano di riparto e sarà poi compito dell’autorità autorizzarne il deposito in cancelleria che verrà comunicato ai creditori dal commissario e pubblicato dall’autorità in Gazzetta Ufficiale.

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