L’inventario dei beni nel fallimento

La responsabilità del Curatore per l’attività dei coadiutori e l’omissione dell’inventario

Secondo il disposto di cui all’art.87 L.f., il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l’assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.

Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

Qual’è la responsabilità del Curatore in caso di nomina di coadiutori?

Nel caso in cui il Curatore ritenga necessario farsi aiutare da terzi soggetti, per svolgere determinate prestazioni d’opera, il Curatore fallimentare sarà ritenuto responsabile, nel caso di inadempienza o errori del coadiutore. Di tale orientamento è la Suprema Corte che stabilisce come “Il coadiutore della curatela fallimentare, nominato ai sensi del secondo comma dell’art. 32 legge fall, svolge prestazioni d’opera integrative dell’attività del curatore, in posizione subordinata rispetto a tale organo della procedura concorsuale; il curatore, pertanto, risponde a titolo di “culpa in vigilando” degli eventuali errori commessi dal coadiutore nell’espletamento delle attività affidategli. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente la responsabilità della curatela per il mancato assolvimento da parte del tecnico incaricato della redazione dell’inventario degli obblighi di comunicazione in materia ambientale)” Sez. II (Cass. Sez.II, Ordinanza del 3/5/18 n.10513).

Al Curatore verrà attribuita una responsabilità proprio perché il terzo è soggetto subordinato nell’esercizio dell’attività conferitagli.

Cosa succede nel caso di omissione dell’inventario?

Secondo i commi III e IV dell’art.87 L.f., “prima di chiudere l’inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale”.

Che cosa accade se l’inventario non viene redatto? La mancanza dell’inventario, impedisce l’approvazione del rendiconto ma non si ripercuote automaticamente sugli atti successivi, potendo questi ultimi risultare invalidi solo se ciò pregiudica la corretta valutazione dei beni.

Su tale argomento si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, affermando che “Nel concordato preventivo, ancor più che nel fallimento, l’inventario redatto dal commissario giudiziale ha funzione ricognitiva e descrittiva del patrimonio dell’imprenditore ma non costitutiva di un vincolo, verificandosi in tale procedura uno spossessamento cd. attenuato, all’interno del quale il debitore conserva la disponibilità e la custodia dei propri beni, cosicché la sua omissione impedisce l’approvazione del rendiconto ma non si ripercuote automaticamente sugli atti successivi, potendo questi ultimi risultare invalidi solo se e nella misura in cui la mancata redazione dell’inventario abbia concretamente pregiudicato una adeguata valutazione circa la consistenza e le caratteristiche dei beni (Cass. Sez. I, Ordinanza del 12/6/2020 n.11345)”.

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