L’esterovestizione e il reato di omessa dichiarazione dei redditi 

Secondo la normativa interna lo Stato italiano può sottoporre a imposizione:

  • i redditi prodotti in Italia da parte di imprese non residenti

Per stabilire quando un reddito si considera prodotto, e dunque tassabile, in Italia, l’art. 23 DPR n. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi, c.d. TUIR) detta una serie di criteri in base alle diverse categorie di reddito.

  • i redditi, ovunque prodotti, delle società residenti in Italia

I criteri per determinare la residenza fiscale di una società sono previsti dall’ art. 73 comma 3 TUIR secondo cui “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.

Una società di capitali o un ente saranno pertanto considerati residenti nel territorio dello Stato quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno in Italia:

  • la sede legale
  • la sede dell’amministrazione
  • l’oggetto principale della propria attività

Ben si comprende, quindi, come il concetto di residenza non sia legato esclusivamente al dato formale della sede legale, ma anche ad aspetti sostanziali quali l’oggetto principale e la sede dell’amministrazione della società.

In particolare, per “sede dell’amministrazione” si intende la sede effettiva della società, intesa come il luogo dove si svolgono in concreto le attività amministrative e di direzione dell’ente, il luogo in cui è convocata e riunita l’assemblea sociale o il luogo in cui si trovano coloro che hanno il potere di rappresentare la società o il luogo in cui risiedono gli amministratori (veggasi sul punto Cass. ord. 6476/2021 e Cass. sent. 16697/2019). 

Quanto invece all’”oggetto principale” della società, questo va inteso nel luogo in cui si concretizzano gli atti produttivi e negoziali della società o dell’ente, nonché i rapporti economici che intrattiene con i terzi.

Così chiarito il concetto di residenza fiscale di una società di capitali, potrà comprendersi il fenomeno dell’esterovestizione che si verifica allorquando una società  simula una residenza estera per poter beneficiare della tassazione più leggera del paese prescelto e quindi sottrarsi alla tassazione da parte del fisco italiano.

La Guardia di Finanza, con Circolare n. 1/2018, ha individuato alcuni indici rilevanti per stabilire quando una società possa considerarsi esterovestita, ossia:

  • nei casi in cui il potere effettivo di gestione dei conti correnti bancari della società estera, nonché delle sue disponibilità finanziarie sia di fatto esercitato da amministratori/soci italiani
  • allorquando le disponibilità finanziarie della società estera provenga da soggetto italiano
  • quando i contratti della società estera vengono stipulati in Italia
  • quando i poteri decisionali concernenti gli aspetti gestionali fondamentali della società estera sono esercitati da amministratori o soci residenti in Italia

Tipicamente, la società esterovestita non presenta la dichiarazione dei redditi in Italia, poiché ritiene di trovarsi in una situazione tale da non dover pagare le imposte in Italia.  Pertanto, la configurazione dell’esterovestizione da un lato comporterà l’assoggettamento a tassazione nel nostro Stato dei redditi prodotti dalla società con applicazione delle sanzioni amministrative; dall’altro potrà dare luogo ad una possibile responsabilità penale del soggetto passivo per il reato di omessa dichiarazione dei redditi di cui all’art 5 D. Lgs. 74/2000.

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