Le nuove linee guida per i principi di attestazione dei piani di risanamento

La figura dell’attestatore è stata introdotta dal decreto legge marzo 2005 n. 35, convertito poi in Legge 14 maggio 2005 n. 80. 

I contenuti dell’attestazione e i requisiti per poter assumere l’incarico di attestatore sono stati delineati dall’art. 37 della Legge 7 agosto 2012 n. 134 e successivamente dalla Legge 28 giugno 2016 n. 132. 

L’attestazione è stata prevista dal legislatore per tutelare gli interessi dei terzi e dei creditori.

Il professionista attestatore elabora, tra le altre, la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lettera d) legge fallimentare.

In alcuni casi viene chiesto all’attestatore il rilascio di una breve descrizione dell’attestazione prima che questa venga ufficialmente depositata; si tratta di una comfort letter richiesta nell’ambito di piani di risanamento attestati ex art. 67, terzo comma, lettera d) legge fallimentare e di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallimentare, che ha carattere non vincolante e contiene un parere sull’idoneità del Piano a far si che la crisi venga superata. 

Negli anni è sorta la necessità di delineare modelli comportamentali riferiti all’attività svolta dall’attestatore, riguardo in particolare al giudizio di fattibilità del Piano e alla verifica della veridicità dei dati, in modo che gli attestatori svolgano il proprio incarico in modo più sereno, che i creditori esprimano il proprio voto in maniera più consapevole e che gli organi giudiziari possano interpretare con maggior uniformità di giudizio le norme di comportamento adottate.

Tramite l’emanazione dei principi di attestazione si è cercato di offrire ai professionisti modelli che siano condivisi ed accettati in modo che gli attestatori possano utilizzare standard comuni e metodologie adeguate alle varie casistiche.

I principi di attestazione oltre che all’attestatore sono destinati al debitore, ai creditori, agli advisor e ai consulenti che redigono il Piano, ai terzi e agli organi giudicanti.

Contenuto delle linee guida

Le linee guida dei principi di attestazione contengono indicazioni riguardo a:

  • nomina e accettazione dell’incarico;
  • aspetti generali delle verifiche e dei documenti necessari per le verifiche;
  • verifiche della veridicità dei dati aziendali;
  • diagnosi dello stato di crisi;
  • verifica sulla fattibilità del Piano;
  • relazione dell’attestatore;
  • responsabilità penale.

I primi Principi di attestazione dei piani di risanamento furono approvati nel 2014 e recentemente sono stati aggiornati per tenere conto degli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali, delle novità introdotte con l’emanazione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e dell’emergenza sanitaria Covid – 19.

L’aggiornamento dei principi è venuto a cura di:

  • AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale);
  • FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti);
  • ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari):
  • APRI (Associazione Professionisti Risanamento Imprese);
  • OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese).

Novità delle linee guida approvate a dicembre 2020

Le nuove linee guida sono state approvati nel dicembre 2020 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dopo essere stati pubblicati per la fase di consultazione.

Le novità riguardano il tema della indipendenza dell’attestatore, del compenso dell’attestatore, della definizione del perimetro delle verifiche, delle modifiche del Piano, delle attività di monitoraggio del Piano, del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato in continuità, su quest’ultimo aspetto l’attestatore deve esprimere il proprio parere in merito al miglior soddisfacimento dei creditori che ne deriverebbe pur in presenza di costi prededucibili e risorse finanziarie utilizzate in procedura a discapito dei creditori.

Inoltre, sono state ampliate le considerazioni che l’attestatore dovrebbe porsi prima di accettare l’incarico ed è stato specificato che prima che entri in vigore l’art. 358 CCI l’incarico può essere assunto da un revisore legale e che l’attestatore nella determinazione del proprio compenso deve tenere conto del valore, della natura, dell’importanza e della complessità della pratica e delle tempistiche richieste per lo svolgimento dell’incarico.

I principi ribadiscono che la durata del Piano non può superare i 5 anni e che in specifici momenti, come quelli segnati dall’emergenza Covid-19, l’orizzonte temporale di riferimento può eccedere il quinquennio ma solo se sono debitamente motivate le cause dal debitore e queste sono attestate dall’attestatore.

I nuovi principi emanati nel dicembre 2020, una volta entrato in vigore nella sua interezza il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dovranno necessariamente essere rivisti e aggiornati per tenere conto a pieno delle novità introdotte nell’ordinamento giuridico.

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