Le nuove frontiere della digitalizzazione: Occhiali smart collegati a Facebook

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Lo sviluppo della tecnologia è davvero inarrestabile.

Se si fosse parlato dieci anni fa della possibilità di utilizzare un paio di occhiali per scattare foto, girare un video e contestualmente condividere queste immagini con il social più famoso al mondo avremmo di certo esclamato: fantascienza!

Ed invece oggi, proprio in questi giorni, ci stiamo interrogando sui provvedimenti del Garante che ha voluto vederci chiaro all’utilizzo degli smart glasses Ray-Ban Stories recentemente introdotti sul mercato e già in vendita presso i negozi Ray-Ban in Italia, e sul sito ray-ban.com anche in USA, Regno Unito, Australia, Irlanda e Canada.

Preme una breve descrizione del dispositivo tanto contestato.

Gli occhiali “smart” sono dotati della funzionalità “Facebook View” e due videocamere inserite all’interno della montatura per scattare fotografie e registrare video, in alternativa al consueto utilizzo del proprio smartphone.

Come si legge in una nota della Società, i Ray-Ban Stories «consentono di catturare foto e video in modo autentico, di condividere le avventure e ascoltare musica o rispondere alle telefonate, per rimanere in contatto con amici, familiari e tutto ciò che ci circonda».

Poiché è evidente il grado di rischio cui i diritti e le libertà degli utenti possono incappare in caso di un uso di questa tecnologia, se priva di una puntuale regolamentazione, il nostro Garante ha voluto iniziare un dialogo di confronto direttamente con il soggetto coinvolto (e beneficiario) di tali informazioni personali.

Come si apprende da un comunicato stampa della stessa authority, il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha infatti chiesto all’Autorità Garante irlandese (DPC- Data Protection Commission) di sollecitare la stessa Facebook affinché risponda ad una serie di quesiti prima della commercializzazione degli occhiali sul mercato italiano, al fine di “acquisire elementi ai fini di una valutazione della effettiva corrispondenza del dispositivo alle norme sulla privacy”.

Punto fondamentale della richiesta del Garante è quella di conoscere la base giuridica in relazione alla quale Facebook tratta i dati personali; le misure messe in atto per tutelare le persone occasionalmente riprese, in particolare i minori; gli eventuali sistemi adottati per anonimizzare i dati raccolti; le caratteristiche dell’assistente vocale collegato agli occhiali.

In data 16 settembre 2021, inoltre, il Garante ha svolto un incontro con i rappresentanti rispettivamente di Facebook e Luxottica.

Scopo degli incontri, richiesti dalle due società, è stato quello di avviare un confronto riguardo alle domande poste dall’Autorità a Facebook sulle implicazioni per la riservatezza delle persone legate all’utilizzo degli smart glasses Ray-Ban Stories recentemente introdotti sul mercato. Gli occhiali sono dotati di funzionalità “Facebook View” che permette la registrazione audio e video.

Da tali riunioni, è emerso l’impegno di Facebook sia di Luxottica a cooperare, anche con l’Autorità, per avviare iniziative di informazione e sensibilizzazione con l’obiettivo di responsabilizzare sia coloro che acquisteranno gli occhiali sia tutti i cittadini. 

Naturalmente, il Garante per la protezione dei dati avrà l’arduo compito di vagliare l’efficacia delle proposte operative che saranno presentate dalle società.

Intanto Facebook ha comunicato di aver già provveduto a fornire tutte le risposte all’Autorità Garante irlandese (DPC) rispetto ai quesiti posti dal Garante.

Sarà importante rimanere aggiornati sulla particolare vicenda, soprattutto perché in caso non risultino sufficienti le misure di sicurezza atte a preservare la riservatezza degli utenti, sarà necessario organizzare una strategia difensiva idonea a bloccare il repentino trasferimento di dati personali registrati con gli smart glasses e il social network più noto al mondo, data l contestualità di condivisione degli stessi con FB.

Senza dimenticare che in ogni caso, anche in caso di parere favorevole da parte del Garante, il trattamento dei dati così effettuato deve rispettare i principi in tema di liceità del trattamento, dovendosi individuare, prima fra tutti, la base giuridica del trattamento, in conformità a quanto prescrive l’art. 6 GDPR.

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