Le fasi del processo esecutivo

processo esecutivo

PREMESSA

Capita spesso che i clienti (siano essi creditori o debitori) mi chiedano quali sia lo svolgimento di un processo esecutivo perché non conoscono le fasi del processo esecutivo.

Per semplificazione, nel presente articolo parleremo del solo processo esecutivo che serve a recuperare somme di denaro (c.d. espropriazione forzata) e non già di tutte le diverse forme di esecuzione forzosa (c.d. espropriazione in forma specifica); questa è la doverosa premessa.

Il processo di esecuzione, infatti, è un coacervo (insieme complesso) di azioni volte ad ottenere forzatamente quello che qualcuno o qualcosa non vuole adempiere spontaneamente.

Il tutto, ovviamente, parte sulla base di un titolo esecutivo.

Per la nozione di titolo esecutivo è semplice rimandare all’art.474 c.p.c. che elenca i titoli esecutivi (ad esempio manca il verbale di conciliazione ex D.Lgs.28/10 e non solo) non prima di chiarire che l’esecuzione forzata non può iniziare in assenza di un “titolo esecutivo”.

Per essere tale, il titolo, deve essere apposta la “formula esecutiva” meglio descritta all’art.475 c.p.c.

Unitamente e successivamente al titolo esecutivo l’istante – e siamo ancora nella fase che precede l’esecuzione in senso stretto – deve procedere con la notifica del precetto (art.480 c.p.c.) che, banalizzando, è una vera e propria intimazione ad adempiere nel termine non inferiore a gg.10.

Ciò premesso e adempiuto, il creditore si trova nella necessità di scegliere “come” e “cosa” aggredire del patrimonio del debitore.

Sul come non c’è altra via che quella legale: sottoporre a pignoramento (vincolo di indisponibilità, sottrarre dalla disponibilità) i beni del debitore.

Sul cosa possiamo rimandare agli altri articoli di questo blog: si potrebbero pignorare i beni in possesso di terzi (pignoramento presso terzi), i beni mobili (pignoramento mobiliare), lo stipendio o la pensione (pignoramento stipendio), conto corrente (pignoramento conto corrente), un immobile (pignoramento prima casa) e altro ancora.

In ognuna di queste ipotesi, però, si instaura il processo esecutivo.

Ora, negli articoli citati ci sono tutta una serie di riferimenti normativi utili ad orientarsi (senza necessità di ribadire che non c’è miglior orientamento che rivolgersi ad un professionista esperto e di fiducia per comprendere appieno i propri diritti e doveri); quel che però vorrei cercare di rendere più semplice al lettore è la schematizzazione delle fasi del processo che essenzialmente sono tre.

 

ELENCAZIONE FASI PROCESSO ESECUTIVO

La prima consiste nel pignorare il bene e, quindi, sottrarlo formalmente e concretamente dalla disponibilità del debitore: pignoramento.

La seconda fase del processo di esecuzione è quella volta alla vendita del bene e, quindi, alla traduzione in denaro del valore bene pignorato (salvo situazioni alternative quali l’assegnazione – intestazione del bene al creditore che ne faccia richiesta), anche detta liquidazione.

La terza e ultima è quella della distribuzione: il denaro risultante dalle operazioni di vendita viene distribuito (secondo i gradi di prelazione) tra i diversi creditori che hanno dato impulso alla vendita all’asta o hanno fatto ingresso nel procedimento.

Sì perché sebbene si parli sempre di creditore e debitore al singolare, può essere – e lo è nella maggior parte dei casi – che un debitore abbia più creditori e che ognuno di questi sia fornito di titolo esecutivo (o meno, vedasi articolo 499 c.p.c. per i creditori sforniti di titolo esecutivo).

E’ ovvio e chiaro che se il creditore A ha accertato un diritto di credito certo liquido ed esigibile (cfr. art.474 cit) di €.100 costui ha diritto previsto per norma di sottrarre al debitore B – tramite ufficiali pubblici a ciò destinati (ufficiali giudiziari) – i beni a lui intestati e, tramite la vendita degli stessi, soddisfare il proprio diritto con i denari derivanti dalla vendita unitamente agli eventuali creditori C e D, e così via.

Per “fasi dell’esecuzione forzata”, stringendo all’osso, si intendono essenzialmente le tre citate.

Tutte le fasi sono vigilate dal Giudice dell’Esecuzione (cfr.art 484 c.p.c. dove ci recita “(..) l’espropriazione è diretta dal Giudice”) inteso come figura di garanzia dei diritti delle parti.

Ovvio è che all’interno di ognuna di queste tre fasi c’è un complesso mosaico di diritti/doveri, attività, modalità, scadenze, adempimenti che devono essere eseguite, controllate e verificate.

Procedere nelle tre fasi, però, non è semplice come dirlo: è davvero lungo e dispendioso.

Nei tribunali più virtuosi (un esempio potrebbe essere costituito da quello di Como) dal pignoramento all’incameramento del proprio credito decorrono minimo 18/24 mesi; in quelli meno virtuosi ci possono volere anni. Il tutto non senza aver speso e anticipato migliaia di euro per tasse e imposte, avvocato, esperto valutatore, custode, delegato alla vendita, attività accessorie che crescono con il crescere del valore del bene.

Nel processo esecutivo relativo ad immobili i costi da anticipare sono sicuramente maggiori rispetto alle altre ipotesi di espropriazione (beni mobili o denaro).

Il buon avvocato non può non sottolineare, però, che gli “immobili non spariscono” cosa che invece può avvenire più facilmente per il denaro o i beni mobili, nel frattempo che il creditore si munisce di titolo esecutivo e decide come procedere. “Il debitore sa di esserlo” e (pro domo sua, a suo esclusivo vantaggio) cercherà di non far trovare i propri beni, nascondendoli e cercando di sfuggire al principio cardine della responsabilità patrimoniale (art.2740 c.c.).

Non c’è situazione migliore che non avere crediti: situazione che si può cercare di ottenere scegliendo in maniera più ponderata le persone con cui abbiamo a che fare, con cui concludiamo affari e le controparti dei nostri contratti; residualmente cercheremo di trovare accordi o intese per ottenere una rapida soddisfazione, magari solo parziale.

In ultimo utilizzeremo il processo esecutivo ma, ad umile parere del sottoscritto, deve sempre costituire l’extrema ratio, l’ultima possibilità.

 

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