Le applicazioni del Trust nel diritto di famiglia

Cos’è un trust?

Il trust può essere inteso come lo strumento patrimoniale atto a trasferire una proprietà da un titolare ad un amministratore e quest’ultimo dovrà gestirla col solo vantaggio del beneficiario o del disponente indicato.

In Italia il trust si pone come punto critico rispetto a due principi essenziali del nostro ordinamento: la tipicità dei diritti reali e l’aggredibilità del patrimonio del debitore esecutato. Il Trust si impone come una valida possibilità di soluzione per spazi giuridici lacunosi e/o non ben disciplinati nel nostro ordinamento. Spesso l’apporto di un istituto giuridico proveniente da un ordinamento terzo ha la capacità di intervenire rapidamente dove il legislatore non è stato in grado di cogliere una vacatio legis.

L’effettiva adattabilità del trust inglese al diritto di famiglia italiano ha origine dalla sua connaturata elasticità  in continuo divenire rispetto al mutamento sociale.

Applicazione del trust al diritto di famiglia.

Quali sono i soggetti coinvolti? Il disponente (settlor), l’amministratore (trustee) e il beneficiario (beneficiary).

Il Trust implica che il settlor trasferisca al trustee la titolarità di alcuni diritti unitamente all’incarico di disporne per il solo vantaggio di un terzo del beneficiary.

La famiglia ha origine grazie all’atto di matrimonio, ma non solo.

Ad oggi si incardinano nel sistema anche altre forme di unioni, riconosciute e legittime, che devono la loro nascita a situazioni marginali di diritto o spesso dimentiche di importanza per il tessuto sociale; tra queste si riscontrano le coppie di fatto o le coppie omosessuali.

Il Trust si staglia nel panorama legislativo come una soluzione competitiva e snella, nonché come la valida alternativa rispetto all’istituto del fondo patrimoniale.

Differenza tra trust e fondo patrimoniale.

Operando un confronto tra i due istituti, affiorano immediatamente i limiti applicativi del fondo patrimoniale e brillano, giuridicamente parlando, gli aspetti positivi del Trust applicato al diritto di famiglia.

Gli elementi tipici del fondo patrimoniale sono assimilabili al trust di famiglia per i suoi effetti tipici: il fondo si identifica come un complesso di beni immobili o beni mobili registrati oppure titoli di credito necessari a provvedere al fabbisogno familiare (cfr. accezione di cui all’art.167 c.c.).

Si pone come un patrimonio separato con conseguente effetto segregativo per la realizzazione di fine tipico, predefinito dall’ordinamento giuridico, quale il potere di soddisfare i bisogni essenziali e naturali di una famiglia.

Per questo l’effetto principe della separazione è quello di poter escludere i creditori dalla possibilità di aggredire i beni contenuti nel patrimonio stesso. Il fondo però richiede la necessaria contitolarità dei coniugi, nonostante sia consentito loro operare in forma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione;  per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario che i coniugi decidano congiuntamente.

In presenza di figli minori si necessita l’autorizzazione del Giudice per tutti gli atti di cui all’art.169 c.c.

Ammissibilità e applicazioni del trust familiare.

Il trust coinvolge i seguenti aspetti, di qui riproposti schematicamente:

  • Contratti atipici: la causa familiare.
  • Mantenimento della prole: garanzia adempimento obbligazioni ex art. 156 c.c. e art. 6 L. n.898/70, nonché art.155 bis c.c. e L. n.54/06).
  • Soluzione della crisi coniugale (Cass. del 14/3/06 n.5473).
  • Tutela reale soggetti deboli del rapporto.
  • Vantaggi fiscali (art. 19 L. n.898/70 – Corte Cost. n.154/99).
  • Ridistribuzione patrimonio comune e di ciascuno.

Avendo così le seguenti applicazioni:

  • Casa coniugale
  • Fondo patrimoniale e separazione.
  • Patrimonio immobiliare familiare e separazione con figli maggiorenni.
  • Separazione con figli maggiorenni: esigenza di protezione patrimoniale.

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