L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nella nuova liquidazione giudiziale

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nel nuovo “fallimento”, vale a dire nella liquidazione giudiziale, è disciplinata dall’art.255 CCII. Lo stesso articolo recita:

“Il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:

  1. a) l’azione sociale di responsabilità;
  2. b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, sesto comma, del codice civile
  3. c) l’azione prevista dall’articolo 2476, settimo comma, del codice civile;
  4. d) l’azione prevista dall’articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
  5. e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge”.

La nuova normativa, quindi, concede la possibilità al Curatore o di iniziare o proseguire – se già pendenti – l’azione di responsabilità in favore 

  • della società (ex artt. 2392, 2393, 2476, 2485 e 2486 c.c.),
  • dei creditori sociali (ex artt. 2394 e 2476, comma 5 bis, c.c. e, in quanto ad esse riconducibili, ex artt. 2485 e 2486 c.c.),
  • nei confronti dei relativi legittimati passivi:
  1. gli amministratori (artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486 c.c.),
  2. i liquidatori (art. 2489 c.c.),
  3. i sindaci (artt. 2407 e 2477 c.c.), 
  4. i revisori contabili (art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010),
  5. i direttori generali (art. 2396 c.c.) della società in liquidazione giudiziale, 
  6. i soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l’atto di mala gestio degli amministratori della società in liquidazione giudiziale (art. 2476, settimo comma, c.c.),
  7. i soggetti ai quali le predette norme si applicano, come i componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico (artt. 2409 decies e art. 2409 undecies c.c.),
  8. i componenti del consiglio di amministrazione del sistema monistico (art. 2409 noviesdecies, primo comma, c.c.).

La circostanza per cui l’art. 255 ccii non fa alcun riferimento ai destinatari delle azioni giudiziarie intentate dal curatore fallimentare non pare davvero rilevante. Infatti, l’individuazione dei soggetti potrà avvenire, abbastanza semplicemente, con il rinvio alle singole disposizioni.

Infine, l’ultimo comma dell’art.255 CCII stabilisce che il curatore è legittimato ad esercitare le (sole) azioni di responsabilità che (nel rispetto della riserva prevista dall’art. 81 c.p.c.) gli sono attribuite da singole di disposizioni di legge, in tal modo superando l’incerta disposizione in vigore, che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare “le azioni di responsabilità” senza altra precisazione.

Rimane, ovviamente, esclusa la possibilità di procedere con molteplici azioni di risarcimento, nell’ipotesi del medesimo pregiudizio.

Infine, si precisa che la predetta azione di responsabilità ex art.255 CCII può essere attuata dal Consumatore anche da solo (e non cumulativamente come previsto dalla normativa previgente).

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.