L’alert dello stato di crisi

stato di crisi

L’attuale legge fallimentare è stata emanata nel 1942 e nel corso degli anni vi sono state apportate varie modifiche e le riforme susseguitesi negli anni sono state più o meno significative.

Con l’istituzione della Commissione ministeriale istituita dal Ministro della Giustizia con decreto del 28 gennaio 2015 e con la successiva legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155 si è dato avvio ad una riforma organica della crisi d’impresa e dell’insolvenza sfociata nell’emanazione del Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato in GU del 14.02.2019 n. 38 – Suppl. Ordinario n. 6.

Tra gli obiettivi principali perseguiti dalla Riforma vi è quello di anticipare i rimedi della crisi utilizzando strumenti e procedure atte ad individuare dei parametri significativi che possano dare un “alert” dello stato di crisi, in modo da consentire la continuazione dell’attività d’impresa e di superare in maniera agevole le difficoltà in corso.

Le procedure di allerta sono già state introdotte negli ordinamenti di altri Stati europei, da citare la “procédure d’alerte” introdotta nella legislazione francese nell’anno 1984.

Tra l’altro il nostro legislatore ha voluto dare risposta alla raccomandazione 2014/135/UE la quale prevede che i sistemi giuridici europei debbano prevedere misure che consentano alle imprese in bonis ma in difficoltà finanziaria di potersi ristrutturare, con l’obiettivo di evitare l’insorgere di uno stato di insolvenza, risanare l’impresa e proseguire l’attività d’impresa.

Gli strumenti di allerta trovano la loro regolamentazione nella Parte Prima, Titolo I, Capo I del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Citando l’art. 12 “Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure piu’ idonee alla sua composizione”.

Lo scopo degli strumenti di allerta è quello di rilevare tempestivamente gli indizi che fanno presumere la crisi dell’impresa e sollecitare l’adozione di misure idonee alla composizione della stessa.

I soggetti ai quali sono rivolti gli strumenti di allerta sono:

  •          gli imprenditori individuali;
  •          gli imprenditori collettivi;
  •          le imprese agricole;
  •          le imprese minori;
  •          le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa.

Come esplicato nel codice della crisi d’impresa “ l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e nel caso deve assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.”

Mentre ai sensi dell’art. 2086 c.c. “l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale; attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

Ai sensi dell’art 14 “gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la societa’ di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa e’ adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale e’ il prevedibile andamento della gestione, nonche’ di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.”

La segnalazione proveniente dall’organo amministrativo viene definita fase di allerta interna e nel caso di omessa, inadeguata risposta, o mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, si apre la fase definita di allerta esterna ed in questo caso “gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione devono informare, senza indugio, l’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa) e fornire a tale organo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga a quanto disposto dall’art. 2407, comma 1, c.c. con riferimento all’obbligo di segretezza.

Alcuni creditori pubblici qualificati quali L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione ai sensi dell’art. 15 “ hanno l’obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilita’ del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato un determinato importo rilevante.”

Vanno segnalati gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attivita’ imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attivita’. Tali squilibri saranno identificati tramite indici che misurano la sostenibilita’ degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa e’ in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, e i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Sarà onere del “Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborare con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attivita’ economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.”

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