L’accesso degli animali ai parchi può essere vietato?

I provvedimenti atti a vietare l’ingresso degli animali, spesso dei cani, all’interno delle aree verdi pubbliche sono le Ordinanze ratificate dal sindaco, le quali dispongono sovente il divieto assoluto di introdurre “gli amici a quattro zampe” nonostante le stesse siano anche custodite.

Sulla scia di queste Ordinanze comunali, i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) si sono espressi valutando questi provvedimenti eccessivamente limitanti della libertà di movimento dei cittadini e, quindi, non sono legittimi.

La necessaria premessa, a fine di rendere completa questa panoramica, è che i Comuni hanno la facoltà di stabilire regole che disciplinano l’accesso degli animali nelle aree verdi, siano esse parchi o giardini pubblici. Da qui vengono emanati i cosiddetti “Regolamenti del verde” da parte di ogni Comune per la corretta gestione e manutenzione di tali aree esplicitando anche le attività che sono in esse consentite. È importante stabilire se il divieto generalizzato di accesso sia estendibili agli animali tenuti al guinzaglio o muniti anche di museruola che si pongono al seguito del proprietario o di un detentore responsabile. 

A risposta di questo dubbio, si pone il Regolamento di Polizia Veterinaria che, a livello nazionale, disciplina l’accesso ai cani nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, il quale riporta che “l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico”: non emerge, quindi, alcun divieto di l’accesso agli animali nelle zone indicate. 

È solo attraverso successive leggi regionali o regolamenti comunali che gli altri enti pubblici interessati possono specificare normativamente le “modalità di accesso e permanenza con il cane nelle zone a verde pubblico” adottando così provvedimenti restrittivi, in genere motivandoli con “la necessità di evitare il rischio che la presenza dei cani possa creare problemi di natura igienico/sanitaria o per la pulizia dei luoghi, a causa, in particolare, delle deiezioni  degli animali, spesso non raccolte”; oppure un secondo motivo, che spesso emerge ed leggibile dai Regolamenti che possono essere comodamente scaricati dal sito del proprio comune di residenza è “lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, che frequentano abitualmente tali luoghi, per via di possibili aggressioni”. 

Nonostante i fini ultimi possano essere considerati di pregio e sensati, ciò non deve confondere il cittadino sulla legittimità di tali previsioni restrittive. A conforto di questa posizione, alcune sentenze amministrative sono state interessate da ricorsi contro ordinanze comunali in materia, di cui si riporta un breve elenco introduttivo al fine di far conoscere le possibili questioni che potrebbero emergere nel quotidiano: “Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, per esempio, nel 2016, ha annullato l’ordinanza di un comune che aveva stabilito il divieto assoluto e indiscriminato di accesso dei cani in tutte le aree verdi. L’ordinanza è stata dichiarata nulla sulla base del fatto che, il provvedimento del divieto assoluto è sproporzionato rispetto agli altri interessi tutelati ed eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone”. 

Nel caso in analisi, il provvedimento del giudice sottolineava che il problema delle deiezioni non raccolte, così come quello dei cani liberi o incustoditi, possono essere risolti aumentando i controlli da parte dell’Autorità preposta specificando che le ordinanze i provvedimenti del sindaco possono avere solo un’efficacia temporale limitata, legata alla necessità di affrontare una situazione straordinaria di emergenza. Anche il TAR toscano (così come Lombardia, Veneto, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna) si è espresso negli stessi termini ammonendo che, la sola presenza di “escrementi canini in ambito urbano comunale non può corrispondere all’esistenza effettiva di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica”. 

Il TAR della regione Puglia con  – la sentenza del 16 marzo 2018 – ha ribadito che lo scopo di mantenere il decoro urbano e l’igiene pubblica può essere ottenuto attivando i mezzi di prevenzione, vigilanza controllo e i poteri sanzionatori di cui dispone la Pubblica Amministrazione.

Conclusioni.

Quindi, è confermato l’obbligo di custodire i cani con guinzaglio ed eventualmente museruola, nonché quello di rimuovere le deiezioni, ma si nega il divieto assoluto di introdurre cani nelle aree destinate a verde pubblico, poiché solo in casi specifici, come le aree gioco, tale divieto può operare e non vi sono dubbi sul buon senso della previsione.

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