La valenza legale delle firme elettroniche

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Ad oggi, sono molti i siti che permettono di effettuare determinate operazioni avvalendosi dei c.d. codici di verifica OTP: a titolo di esempio, possiamo pensare alle operazioni di internet banking. Ciascuna di queste operazioni sul web richiede un accesso ad un’area personale tramite credenziali, ottenute attraverso la registrazione dei propri dati personali c.d. di identificazione, di cui si presume solo l’utente ne sia titolare e ne abbia la disponibilità.

Ma che cosa è esattamente un codice OTP e come viene prodotto?

Il codice OTP, cioè One Time Password, non è altro che una password temporanea o “usa e getta”, solitamente di 6 cifre, che il firmatario in questione riceve per messaggio al recapito telefonico che ha indicato in fase di attivazione, di cui tra l’altro si dichiara titolare esclusivo; tale password viene utilizzata per l’autenticazione online e l’accesso sicuro ai servizi di firma digitale online.

Il processo di dematerializzazione e di digitalizzazione delle aziende, in generale, viene supportato dall’utilizzo di strumenti come la firma digitale, la firma elettronica qualificata e la firma elettronica avanzata, dette firme “forti”, tuttavia il loro impiego non è esente da rischi e criticità: per noi, è importante stabilire se detti strumenti abbiano rilevanza giuridica e quindi valore probatorio.

Secondo quanto stabilito dall’art.15 della legge 15 marzo 1997 n.59, emanata per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, “gli atti, dati e documenti formati dalla PA e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. Ciò significa molto semplicemente che anche i documenti informatici hanno rilevanza giuridica. 

ATTENZIONE! È fondamentale che ci sia firma elettronica per l’identificazione digitale: il Codice di Amministrazione informatica o CAD prevede che, a seconda delle modalità con cui si forma il documento elettronico, possano essere utilizzate differenti tipologie di firma quali la f. elettronica semplice, la f. elettronica avanzata, la f. qualificata e la f. digitale.

Inoltre, l’art. 21, comma 2, dello stesso Codice dell’Amministrazione Digitale stabilisce che “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’ articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”. 

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione n.11606/18, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

In aggiunta, la Corte, con l’ordinanza n.22762/20 ha ribadito che la rappresentazione informatica ha l’efficacia probatoria riconosciuta alla scrittura privata ai sensi dell’art.2702 c.c., fino a prova contraria: la parte che contesta il documento informatico deve dare prova di aver disconosciuto tempestivamente la conformità di questo ai fatti o alle cose medesime.

Dunque, alla luce di quanto considerato fino ad ora, è importante ricordare che il documento informatico, specie se sottoscritto tramite firme elettroniche, considerate “forti”, è giuridicamente rilevante ed ha efficacia probatoria, se non tempestivamente disconosciuto, medesima garanzia riservata alla parte anche per i contratti cartacei. 

dott. Dorian Keita

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