La tassazione del trust

Il trust è un istituto giuridico nato nei paesi di Common Law e diffuso anche nei sistemi di Civil Law. Il trust è uno strumento molto versatile e flessibile che permette di segregare e gestire in maniera efficiente i propri patrimoni. Infatti, ai sensi della Convenzione dell’Aja, il trust è un negozio giuridico costituito da un atto unilaterale, il quale si avvale di un soggetto denominato settlor o disponente che segrega un determinato patrimonio di cui è proprietario ad un altro soggetto denominato trustee. Quest’ultimo avrà il compito di gestire il patrimonio affidato e di perseguire un obbiettivo definito in base alle regole determinate dal settlor.

In merito alla tassazione di questo istituto, l’articolo 1 comma 74 della Legge Finanziaria 2007, modificando l’art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ha inserito il trust come soggetto passivo dell’IRES, l’imposta sul reddito delle società.

Nel dettaglio, il trust è assimilato, distinguendolo a seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale, a:

  • enti commerciali residenti: come indicato nell’art. 73 comma 1 lett. b del TUIR, se svolge principalmente o possiede un oggetto esclusivo all’esercizio di attività commerciali;
  • enti non commerciali residenti: ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. c del TUIR, se non svolge principalmente o non possiede un oggetto esclusivo all’esercizio di attività commerciali;
  • enti non residenti, se detiene la residenza fiscale all’estero.

Si individuano principalmente due tipologie di trust in relazione alla tassazione diretta:

  1. trust trasparenti: si tratta di trust con beneficiari di reddito individuati, i quali vengono imputati per trasparenza ai medesimi, che ai sensi dell’art. 73 comma 2 del TUIR prevede che “nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”;
  2. trust opachi: si tratta di trust senza beneficiari di reddito individuate, i quali vengono direttamente attribuiti al trust medesimo. Il metodo di calcolo del reddito dipenderà dall’applicazione delle norme relative alla tipologia di ente alla quale il trust appartiene (commerciale residente, non commerciale residente, non residente);

tuttavia, è possibile avere un trust misto, cioè l’insieme tra trust trasparente e opaco, e avviene, ad esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia rinviata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al trust mentre l’altra verrà imputata ai beneficiari per trasparenza.

Per la tassazione indiretta, che non colpisce il contribuente per la sua manifestazione immediata della ricchezza, ma colpisce la ricchezza che si manifesta attraverso il compimento di un atto giuridico.

In base al tributo, la capacità contributiva del contribuente si manifesta attraverso:

  • imposta di registro dove la capacità contributiva si realizza nel momento in cui lo stesso contribuente vada a formare un atto soggetto a registrazione. 
  • imposta ipotecaria si applica nel momento della trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione dell’atto nei relativi pubblici registri immobiliari. 
  • imposta di successione si genera nell’apertura della delazione ereditaria, con oggetto un trasferimento di beni, e nella vera e propria successione del beneficiario nella posizione giuridica che era propria del de cuius.
  • imposta di donazione, nel caso del trasferimento di ricchezza da un soggetto all’altro a titolo gratuito. 

Tuttavia, la circolare n.48 del 6 agosto 2007 dell’Agenzia delle Entrate ha delineato dei chiarimenti circa la fiscalità indiretta dei trust. Al fine di determinare il momento impositivo in cui il trust debba scontare le varie imposte indirette, la stessa circolare ha determinato una struttura giuridica che individui i presupposti impositivi per l’applicazione delle imposte. In particolare, bisogna prendere in considerazione:

  • l’atto istitutivo;
  • l’atto dispositivo;
  • eventuali operazioni compiute durante la vita del trust;
  • il trasferimento dei beni ai beneficiari.

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