La responsabilità extracontrattuale: i presupposti 

contrattualistica preliminare

Responsabilità contrattuale vs responsabilità extracontrattuale

Il nostro ordinamento è caratterizzato dalla previsione di due differenti tipologie di responsabilità civile: una di natura contrattuale conseguente all’inadempimento di un’obbligazione assunta e prevista dall’art. 1218 c.c., l’altra extracontrattuale o aquiliana per violazione del principio generale del neminem laedere prevista dall’art. 2043 c.c. (cioè il dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica).

La responsabilità extracontrattuale

La responsabilità civile può sorgere in conseguenza di un fatto illecito: è lo stesso art.1173 c.c., rubricato “Fonti delle obbligazioni” a sancire che “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”.

La responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, è quella che nasce dalla commissione di “un fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto”.

I presupposti della responsabilità aquiliana

Da una lettura dell’art.2043, in combinato disposto con l’art.2046, emerge che, affinchè il danneggiante sia obbligato a risarcire il pregiudizio da lui cagionato, devono concorrere i seguenti presupposti:

  • Il fatto: solitamente si tratta, solitamente, di un comportamento umano. La condotta dell’agente può essere commissiva (quindi attiva) o omissiva. Perché la condotta omissiva abbia rilevanza essa deve rappresentare la violazione di un obbligo giuridico di intervenire imposto dall’ordinamento.
  • Illiceità del fatto: l’art.2043 c.c. sancisce il generale principio di risarcibilità di ogni danno che sia qualificabile come “ingiusto”. La giurisprudenza si è espressa in molte occasioni al fine di fornire un chiarimento su cosa possa intendersi come “ingiusto”. Oggi, la tendenza delle Corti è quella di ritenere ingiusto, e quindi risarcibile, non solo il danno che si traduce nella violazione di un diritto soggettivo assoluto o relativo, ma anche quello che si traduce nella lesione di un interesse che – seppur non protetto al pari di un diritto soggettivo – risulta comunque tutelato dall’ordinamento. Va precisato che, perché un danno possa qualificarsi come ingiusto, è necessario che sia cagionato non iure, cioè non nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere. Le c.d. “cause di giustificazione” (es. il consenso dell’avente diritto) escludono il carattere dell’ingiustizia.
  • Imputabilità del fatto al danneggiante: l’art.2046 c.c. sancisce che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso colui che – al momento in cui ha commesso il fatto – non possedeva la capacità di intendere o di volere. L’accertamento della capacità o meno del danneggiante deve essere valutata dal Giudice in concreto, caso per caso. Si precisa che se l’incapacità risulta determinata da fatto doloso o colposo del danneggiante stesso, non v’è alcun esonero da responsabilità. 
  • Dolo o colpa del danneggiante: per dolo si intende l’intenzionalità della condotta, nella consapevolezza che la stessa può determinare l’evento dannoso. Non è necessario il c.d. “dolo diretto” (l’autore commette il fatto al fine di provocare proprio quell’evento), è sufficiente il c.d. “dolo eventuale” (l’autore considera l’evento dannoso come possibile conseguenza della propria condotta). Per colpa, invece, si intende il difetto di quel grado di diligenza, prudenza o perizia richieste ovvero l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
  • Nesso causale: altro presupposto della responsabilità extracontrattuale è la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e l’evento lesivo: è necessario che la causa dell’evento sia stata proprio la condotta del danneggiante. Il nesso di causalità rileva sotto due differenti aspetti: in relazione alla sussistenza di un nesso, collegamento, tra la condotta e l’evento (causalità materiale) e in relazione alla sussistenza di un collegamento tra l’evento e le conseguenze dannose che ne derivano (causalità giuridica). 
  • Il danno: l’ultimo presupposto per il sorgere dell’obbligo risarcitorio è il verificarsi, in concreto, di un danno. Per danno si intende qualsiasi alterazione negativa della situazione del soggetto rispetto a quella che si sarebbe avuta in assenza del verificarsi del fatto illecito. Il danno si distingue in patrimoniale (che si concretizza nella lesione di interessi economici del danneggiato) e non patrimoniale (che si concretizza nella lesione di interessi della persona non connotati da rilevanza economica). È necessario evidenziare che possono essere risarciti solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito secondo i criteri della causalità giuridica.

Ne consegue che, perché  il danneggiante sia obbligato a risarcire il pregiudizio da lui cagionato, devono concorrere tutti i presupposti sopra elencati.

Avv. Giulia Invernizzi

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