La responsabilità contrattuale: il risarcimento da intervenuta risoluzione

risarcimento

Responsabilità contrattuale vs responsabilità extracontrattuale

Il nostro ordinamento è caratterizzato dalla previsione di due differenti tipologie di responsabilità civile: una di natura contrattuale conseguente all’inadempimento di un’obbligazione assunta e prevista dall’art. 1218 c.c., l’altra extracontrattuale o aquiliana per violazione del principio generale del neminem laedere prevista dall’art. 2043 c.c. (cioè il dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica).

La responsabilità contrattuale

L’art. 1218 c.c. dispone testualmente che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“.

Da una prima lettura della norma emerge chiaramente che la responsabilità contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere, proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio (ad esempio derivante da un contratto) rimasto inadempiuto.

Tale norma deve essere però interpretata in combinato disposto con l’obbligo di diligenza a carico del debitore, previsto ex art 1176 c.c.

La diligenza, in tale prospettiva, deve considerarsi quindi come parametro per la verifica dell’avvenuto corretto e puntuale adempimento: il debitore potrà considerarsi adempiente nella misura in cui abbia ottemperato all’obbligo di diligenza di cui all’art 1176 c.c.

L’origine della responsabilità contrattuale non è necessariamente un contratto: dottrina e giurisprudenza, con il tempo, hanno sostenuto che il contatto qualificato che si instaura con un soggetto professionale, anche se svincolato da uno specifico obbligo di prestazione, genera affidamento in determinati comportamenti che devono adempiersi nel rispetto dei canoni di diligenza professionale; l’inadempimento determina, infatti, conseguenze risarcitorie di tipo contrattuale.

Proprio per questo le stesse obbligazioni (intese come rapporti giuridici in virtù delle quali un soggetto debitore è vincolato ad eseguire una prestazione – di “dare o fare” o di “non fare” – suscettibile di valutazione economica, nei confronti di un altro soggetto creditore) vengono distinte tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi.

In quelle di risultato il debitore garantisce un determinato e specifico risultato e, di conseguenza, la diligenza costituisce il parametro sulla base del quale si deve verificare se il debitore debba essere considerato inadempiente. Nelle obbligazioni di mezzi invece la diligenza rappresenta l’oggetto stesso della prestazione dovuta dal creditore.

Onere probatorio e prescrizione

Nella responsabilità contrattuale, il soggetto danneggiato deve provare solo l’esistenza dell’obbligazione e l’oggettivo inadempimento, non grava sul medesimo la prova della sussistenza di colpa (o dolo).

Sarà il debitore inadempiente, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, a dover dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.

Per quanto riguarda la prescrizione, all’illecito contrattuale si applica il termine ordinario di decorrenza decennale, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti.

I danni risarcibili

È opportuno evidenziare una differenza tra le finalità delle due tipologie di responsabilità: la responsabilità extracontrattuale svolge una funzione di ripristino dello status precedente al danno; quella contrattuale, invece, assolve una finalità di attuazione, a volte anche per equivalente, di una pretesa creditoria rimasta inattuata o non completamente attuata.

Questa differenza giustifica, infatti, le necessarie conseguenze per ogni responsabilità: quella extracontrattuale che reclama, quale conseguenza, l’intervento riparatore del risarcimento del danno; quella contrattuale che reclama, in alternativa all’esecuzione in forma specifica, l’attuazione per equivalente.

In tema di responsabilità contrattuale il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento (o al ritardo nell’adempimento) comprende sia la perdita reale subita dal creditore (c.d. danno emergente) che il mancato guadagno (c.d. lucro cessante), che ne siano conseguenza immediata e diretta.

Avv. Giulia Invernizzi

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.