La nuova procedura familiare nel Sovraindebitamento 

L’art.7 bis della Legge sul sovraindebitamento (c.d. Legge salva suicidi) statuisce che:

  1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. 
  2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonchè le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 
  3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 
  4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo. 
  1. La liquidazione   del   compenso   dovuto   all’organismo di composizione della crisi e’ ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno.  Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.”

A seguito della riforma di dicembre 2020, la Legge 3/12 di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – aggiornata a dicembre 2020 – ha introdotto la possibilità di presentare una sola domanda di accesso alla procedura:

  1. al nucleo famigliare convivente;
  2. ai famigliari non conviventi;
  3. alle unioni civili;
  4. ai conviventi di fatto.

Per poter presentare la predetta istanza:

  • il sovraindebitamento deve avere origine comune;
  • il famigliare dev’essere uno dei seguenti:
    • coniuge,
    • parente entro il IV grado;
    • affine entro il II grado;
    • parte dell’unione civile;
    • parte del convivente di fatto.

Bisognerà avere, quindi, oltre al grado di “parentela”, anche una causa del debito con medesima origine.

Come vengono considerate le masse attive e passive di ciascun famigliare?

Bisogna, inoltre, tener presente che la peculiarità della procedura famigliare è caratterizzata anche da un ulteriore aspetto cioè, le masse attive (patrimonio, redditi) e passive (debiti) dei famigliari, vengono tenute e considerate distinte.

Quali sono i vantaggi della procedura famigliare?

Mentre in passato bisognava presentare due distinti ricorsi per accedere alla procedura di sovraindebitamento, oggi è possibile presentarne una, comportando, quindi, una maggiore economicità e migliore organizzazione, oltre a fornire all’organo giudicante un quadro famigliare economico completo.

Come viene pagato l’OCC?

Ulteriore aspetto rilevante è che il compenso dell’OCC (soggetto imparziale che redigerà il piano insieme alla collaborazione del professionista incaricato dal debitore) sarà unico e ripartito a carico dei membri della stessa famiglia, in proporzione ai debiti di ciascuno.

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