L’art.7 bis della Legge sul sovraindebitamento (c.d. Legge salva suicidi) statuisce che:
- I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.
- Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonchè le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
- Le masse attive e passive rimangono distinte.
- Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
- La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi e’ ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.”
A seguito della riforma di dicembre 2020, la Legge 3/12 di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – aggiornata a dicembre 2020 – ha introdotto la possibilità di presentare una sola domanda di accesso alla procedura:
- al nucleo famigliare convivente;
- ai famigliari non conviventi;
- alle unioni civili;
- ai conviventi di fatto.
Per poter presentare la predetta istanza:
- il sovraindebitamento deve avere origine comune;
- il famigliare dev’essere uno dei seguenti:
- coniuge,
- parente entro il IV grado;
- affine entro il II grado;
- parte dell’unione civile;
- parte del convivente di fatto.
Bisognerà avere, quindi, oltre al grado di “parentela”, anche una causa del debito con medesima origine.
Come vengono considerate le masse attive e passive di ciascun famigliare?
Bisogna, inoltre, tener presente che la peculiarità della procedura famigliare è caratterizzata anche da un ulteriore aspetto cioè, le masse attive (patrimonio, redditi) e passive (debiti) dei famigliari, vengono tenute e considerate distinte.
Quali sono i vantaggi della procedura famigliare?
Mentre in passato bisognava presentare due distinti ricorsi per accedere alla procedura di sovraindebitamento, oggi è possibile presentarne una, comportando, quindi, una maggiore economicità e migliore organizzazione, oltre a fornire all’organo giudicante un quadro famigliare economico completo.
Come viene pagato l’OCC?
Ulteriore aspetto rilevante è che il compenso dell’OCC (soggetto imparziale che redigerà il piano insieme alla collaborazione del professionista incaricato dal debitore) sarà unico e ripartito a carico dei membri della stessa famiglia, in proporzione ai debiti di ciascuno.