La nuova negoziazione nella composizione della crisi da sovraindebitamento

Il 24 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 118/2021 che introduce nell’ordinamento italiano l’istituto della composizione negoziata della crisi.

In cosa consiste questo nuovo istituto?

La composizione negoziata della crisi rappresenta uno strumento nuovo di aiuto alle imprese che si trovano in stato di difficoltà.

Il decreto n. 118/2021 prevede anche il differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 16 maggio 2022. Tali misure sono state prese per far fronte alla difficile situazione creatasi a seguito dell’emergenza Covid-19.

La nuova negoziazione sembrerebbe essere meno gravosa da attuare dal punto di vista economico rispetto alle norme sull’allerta previste dal codice della crisi.

I punti salienti del decreto in esame prevedono:

  • il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa;
  • l’introduzione della composizione negoziata della crisi;
  • anticipazione di alcune norme contenute nel codice della crisi d’impresa dell’insolvenza, modificando l’attuale legge fallimentare;
  • il rinvio al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore del Titolo II del ccii inerente le misure di allerta.

L’intento principale della negoziazione è quello di risolvere la crisi in modalità stragiudiziale evitando di ricorrere alle procedure concorsuali “classiche” molte più onerose.

Potranno ricorrere a questo nuovo istituto tutte le imprese, comprese quelle agricole qualora si trovino in una situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario.

Le imprese potranno valutare la propria situazione di crisi utilizzando gli strumenti messi a disposizione della Camera di Commercio competente.

Le Camere di Commercio entro il 15 novembre 2021 (data di entrata in vigore del dl 118/2021), dovranno dotarsi di tool specifici da caricare sul proprio portale web, in modo da offrire agli imprenditori una piattaforma telematica nella quale inserire determinati parametri che, debitamente incrociati tra di loro, faranno scaturire un risultato che “dirà” all’imprenditore se ci sono possibilità di risanamento e se è il caso di attivare la procedura di negoziazione della composizione della crisi da sovraindebitamento.

A “vigilare” sulla procedura ci sarà un esperto nominato da una commissione e scelto tra gli iscritti ad un apposito elenco tenuto dalle Camere di Commercio. In tale elenco possono essere inseriti avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi albi da almeno 5 anni che abbiano esperienza nel ramo della crisi d’impresa, possono, altresì, possono essere inseriti anche professionisti non iscritti ad alcun albo ma che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito della crisi d’impresa, risanamento aziendale o ristrutturazione dei debiti.

Se la negoziazione va a buon fine il debitore ha facoltà di:

  •  sottoscrivere un accordo con uno o più creditori in modo da permettere all’impresa di continuare l’attività, almeno per i successivi due anni;
  • concludere una convenzione di moratoria ex art. 182 octies l.f;
  • sottoscrivere un accordo con i creditori che produce gli effetti ex art. 67, terzo comma, lettera d) l.f., previa “sottoscrizione” dell’esperto;
  • depositare una domanda per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis.

Se la negoziazione non va a buon fine il debitore può:

  • predisporre un piano di risanamento o presentare una domanda di concordato preventivo o ricorrere all’amministrazione straordinaria;
  • presentare domanda di concordato semplificato come stabilito dall’art. 11, terzo comma, del dl 118/2021.

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