La Legge sul sovraindebitamento L.3/12: la Liquidazione del patrimonio
l’esdebitazione anche con un debito elevato con banche e Fisco
La liquidazione del patrimonio è disciplinata dall’art.14 ter e ss. della Legge 3/12 ed è volta a far si che il sovraindebitato possa accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mettendo a disposizione tutti i suoi beni.
Non sono compresi nella Liquidazione:
- a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, stipendi, pensioni, salari e cio’ che il debitore guadagna con la sua attivita’, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
- c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
L’effetto vantaggioso dell’accesso alla procedura da sovraindebitamento è l’esdebitazione. Tuttavia, mentre nel caso di accordo e piano del consumatore l’esdebitazione è automatica, nel caso di Liquidazione del Patrimonio è necessaria la presenza di un principio cardine: la meritevolezza.
Sul principio di meritevolezza si sono pronunciate diversi organi giudicanti ma, cercando di riassumerlo e sulla base dell’art.14 terdecies, si può affermare che lo stesso si ha nel caso in cui il debitore cooperi al regolare svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazione e la documentazione, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni senza ritardarle.
Il sovraindebitato non può accedere alla procedura quando:
- a) e’ soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
(d-bis) ha gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
(d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
(d-quater) limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Alla luce della normativa sopra riportata, quindi, non rileva la somma totale del debito del sovraindebitato.
Con una recente pronuncia, il Tribunale di Pavia, sentenza 9/21, il Giudice ha concesso l’esdebitazione decorsi 4 anni dal decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, mediante la vendita del terreno e al pagamento di 300 euro mensili per 4 anni, cancellando così debiti, verso banche e fisco, per oltre 1,4 milioni di euro.
Infine, si evidenzia che molteplici tribunali si stanno indirizzando in tal senso, con aperture di procedure di liquidazione aventi debiti superiori ai 5 milioni di euro.