La gestione della cessione del portafoglio clienti

LA CESSIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI NON È CESSIONE D’AZIENDA
COME VIENE CLASSIFICATA LA CESSIONE DELLA CLIENTELA

La cessione del portafoglio clienti equivale alla cessione di un singolo bene e non a quella di un ramo d’azienda.

Ne deriva che tale fattispecie possa rientrare nel campo di applicazione dell’IVA e non all’imposta di registro del 3%, prevista per la cessione dei complessi aziendali.

Lo dichiara l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.466 del 4 novembre 2019.

Infatti, secondo l’Amministrazione Finanziaria, la cessione del “pacchetto clientela” può essere considerato come cessione di ramo di azienda solo ed esclusivamente quando il “portafoglio clienti”, interamente considerato, costituisce un complesso organico dotato di autonoma potenzialità produttiva.

LA CESSIONE DEL “PACCHETTO CLIENTI”

La vicenda che ha portato all’istanza di interpello in oggetto riguarda una riorganizzazione commerciale finalizzata alla creazione di una Joint Venture tra diversi soggetti.

Il soggetto istante si interroga se la cessione del portafoglio clienti a favore di una stabile organizzazione italiana di società straniera possa o meno configurare una cessione di azienda.

Il problema riguarda la corretta qualificazione giuridico – tributaria dell’operazione ai fini delle imposte indirette:

  • se fosse cessione d’azienda, l’operazione dovrebbe essere assoggettata all’imposta di registro con l’aliquota del 3%;
  • se fosse qualificabile come cessione di beni, troverebbe applicazione l’aliquota Iva ordinaria del 22%.

Nell’ambito della definizione del requisito oggettivo per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto IVA, l’articolo 2 D.P.R. 633/1972, qualifica le cessioni di beni e nel comma 3, tra le operazioni escluse, alla lettera b) individua “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”.

Prima di analizzare il punto centrale e capire se la cessione della lista clienti possa o meno essere qualificata come cessione d’azienda, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sull’art. 2555 del c.c., che definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

Su tale aspetto la giurisprudenza si è più volte espressa nel corso degli anni, ma l’elemento cruciale è valutare se ciò che viene trasferito è o meno un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività.

Si può affermare che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l’azienda, deve tuttavia appurarsi che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario.

Da notare che il riferimento ai beni non deve essere necessariamente inteso in senso fisico, in quanto la dottrina fa più ampio riferimento ad una coesione unitaria di elementi, purché siano funzionalmente legati da un rapporto di complementarità strumentale, caratterizzati dall’essere destinati ad un fine comune, l’esercizio dell’impresa.

L’Agenzia delle Entrate osserva che la mera cessione di un “portafoglio clienti” che non può, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale, in quanto si tratta di un unico asset patrimoniale, e non di un’organizzazione idonea allo svolgimento di un’attività produttiva.

Infatti, la clientela, ossia il complesso dei clienti selezionati ed acquisiti nel tempo, rappresenta una componente del valore dell’avviamento definito appunto “portafoglio clienti” che può essere trasferito integralmente anche in modo separato dall’azienda, in quanto suscettibile di autonoma valutazione economica.

La conseguenza è che la cessione della clientela, così come descritta nell’istanza di interpello, si deve ritenere qualificabile come cessione di un singolo bene e non come cessione di ramo d’azienda.

Pertanto, l’operazione risulta imponibile ai fini IVA, con applicazione dell’aliquota vigente ex dell’art. 2 D.P.R. 633/1972, e soggetta all’imposta di registro in misura fissa ex art. 40 comma 1 D.P.R. 131/1986.

GRAZIE PER LA TUA RICHIESTA.

Contattaci tramite email, telefono
o compila il form così da capire come aiutarti al meglio.