La difesa tecnica nel processo tributario

processo

 

L’art. 12  D. Lgs. 546/1992 prevede l’obbligo per i contribuenti di farsi assistere in giudizio da un professionista/difensore abilitato, fatta eccezione per le controversie tributarie di valore minore o uguale ad  Euro 3.000,00, nelle quali il contribuente può difendersi da solo.
Secondo il disposto dell’art. 12, comma 3, lett. a), b) e c) D. Lgs. 546/1992 la difesa tecnica del  contribuente potrà essere affidata:
• agli Avvocati, ai Dottori commercialisti iscritti alla sezione A del relativo albo e ai Consulenti del lavoro. Questi professionisti sono abilitati alla difesa in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia del contenzioso attivato;
• agli Ingegneri, gli Architetti, i Geometri, i Periti industriali, i Dottori agronomi e forestali, gli Agrotecnici, i Periti agrari, gli Spedizionieri doganali che risultino iscritti al relativo albo di pertinenza. La loro abilitazione è limitata ai contenziosi che vertono sulle materie inerenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché alle controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.

Il titolo abilitativo all’assistenza tecnica dei soggetti sopra indicati deriva dall’iscrizione al relativo Albo Professionale, senza necessità di un’ulteriore autorizzazione amministrativa ad hoc.

In aggiunta ai professionisti sopra elencati, vi sono soggetti che, invece, necessitano di un’apposita abilitazione per poter esercitare la difesa innanzi agli Organi di Giustizia Tributaria. I soggetti che, possedendo particolari requisiti di professionalità e lavorativi, possono richiedere l’abilitazione all’assistenza tecnica sono:

  • dipendenti civili e militari dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti impositori, cessati dall’impiego da almeno due anni, dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi;
    • soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 negli elenchi dei periti e degli esperti tributari, tenuti dalle Camere di Commercio, per la categoria tributi, in possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti o di Diploma di Ragioniere;
    • funzionari delle associazioni di categoria che, alla data del 15 gennaio 1993, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di Finanza competenti per territorio;
    • dipendenti dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) e delle relative società di servizi, purché in possesso di Diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza o in Economia ed equipollenti ovvero di Diploma di Ragioneria e della relativa abilitazione professionale.

I soggetti appartenenti alle predette categorie possono chiedere l’abilitazione all’Assistenza tecnica a difesa dei contribuenti, presentando apposita richiesta alla Direzione della Giustizia Tributaria.

 

 

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