L.I.D.A.

lida difesa animali

La L.I.D.A., acronimo della Lega Italina per i Diritti degli Animali, è stata una delle associazioni europee e internazionali che presentarono e proclamarono la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale”, al fine di proporre l’etica del rispetto verso l’ambiente e tutti gli esseri viventi.

La Lega, nella propria presentazione online, riporta il seguente scopo:

“ci battiamo per il riconoscimento giuridico dei diritti naturali dell’animale e contro tutte le violenze di ogni tipo e di ogni genere sugli umani e non.

Pratichiamo e promuoviamo il cambiamento culturale nel rapporto con gli animali che porti a stili di vita e a scelte politiche fondate sul rispetto e la solidarietà verso gli esseri viventi, senza distinzione di specie”.

Sicuramente di breve articolato, ma di densa morale, la Dichiarazione si compone dei seguenti dettami:

Articolo 1
tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.

  • Articolo 2
    a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
    b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;
    c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.
  • Articolo 3
    a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli (artt. 544, 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinquier);
    b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.
  • Articolo 4
    a) Ogni animale che appartiene a una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
    b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
  • Articolo 5
    a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’ uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
  • Articolo 6
    a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita’; b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. (artt. 727 e 727 comma 2 CP)(tutti fgli articoli sui maltrattamenti fanno parte di una legge emanata nel 2004, in Italia, la 189/2004)
  • Articolo 7
    Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.
  • Articolo 8
    a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
  • Articolo 9
    Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà’ e dolore.

  • Articolo 10
    a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.

  • Articolo 11
    Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita (art. 544 bis CP).

  • Articolo 12
    Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvatici è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.

  • Articolo 13
    a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.

  • Articolo 14
    Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo;
    b) i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.

Nell’anno 1991 viene promulgata la legge quadro nazionale n.281/91 contro il randagismo, che incarica il Sindaco di ogni comune, l’autorità competente e responsabile del benessere di tutti gli animali presenti sul proprio territorio; il Sindaco è infatti tenuto a:

  • controllare e a prevenire maltrattamenti;
  • ad arginare il fenomeno del randagismo tramite sterilizzazioni periodiche effettuate dalle Asl veterinarie;
  • ad assicurare agli animali un buono stato di salute tramite i servizi preposti.

Segue così la legge nazionale n.189/04, inerente le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Dal lato europeo, l’art. 13 del Trattato di Lisbona che recita: “nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

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