Istanza di fallimento: presupposti per l’ammissione

istanza di fallimento

Quando si vanta un credito nei confronti di un soggetto nei casi più estremi, se il creditore continua nonostante vari solleciti a non pagare, si può richiedere al Tribunale competente il fallimento del soggetto in questione.

Il fallimento può essere richiesto anche dalla stessa società per conto proprio, in tale ipotesi l’istanza di fallimento in proprio dovrà essere presentata presso il Tribunale competente.

Prima di presentare un’istanza di fallimento è necessario verificare che siano soddisfatti determinati requisiti, un primo requisito oggettivo ed un secondo requisito soggettivo.

 

REQUISITO OGGETTIVO

Se a seguito di inadempimenti continui o di altri fattori esterni particolari (quali come menzionato dall’art. 7 della l.f. la fuga, l’irreperibilità o la latitanza dell’imprenditore, la chiusura dei locali dell’impresa, il trafugamento, la sostituzione o la diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore), il debitore non riesce più a far fronte al regolare soddisfacimento delle proprie obbligazioni, quest’ultimo può essere dichiarato insolvente, e solo nel caso in cui si accerti l’avvenuta insolvenza si può dire di rispettare il requisito oggettivo di fallibilità.

L’insolvenza può risultare anche da segnalazione effettuata nel corso di un procedimento civile dal giudice o dal pubblico ministero nel corso di un procedimento penale.

 

REQUISITO SOGGETTIVO

Il requisito soggettivo di fallibilità presuppone che per essere esenti dalla procedura fallimentare è necessario che non vengano superati in modo congiunto i seguenti limiti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;
  2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.

Sarà onere del soggetto nei confronti del quale è stata avanzata istanza di fallimento provare il rispetto del requisito soggettivo.

 

PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

L’istanza di fallimento può essere presentata dal debitore, dai creditori o dal pubblico ministero, ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale che si riunisce per tale occasione in composizione collegiale in camera di consiglio.

Il debitore e i creditori istanti verranno convocati dal tribunale competente e ad essi sarà notificato il ricorso e il decreto di convocazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) o in casi particolari, l’atto verrà consegnato di persona presso la sede risultante dal Registro delle Imprese o con deposito dell’atto presso la casa comunale della sede risultante dal Registro delle Imprese. L’udienza di trattazione del ricorso sarà fissata non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni.

Ai sensi dell’art. 15 l.f. Il termine per la presentazione di memorie, di deposito di documenti e relazioni tecniche deve essere deve essere superiore a 7 giorni prima della data fissata per l’udienza.

Sempre ai sensi dell’art. 15 l.f. non verrà pronunciata la dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria pre-fallimentare è complessivamente inferiore ad euro 30.000,00.

Nel decreto di convocazione il tribunale dispone che i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e altre informazioni rilevanti vengano depositati dall’imprenditore.

Il Tribunale a seguito dell’istruttoria pre-fallimentare può dichiarare il fallimento ed in questo caso nomina gli organi proposti al fallimento. Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dinanzi la Corte d’Appello nel termine di 30 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

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