Insinuazione al passivo nelle procedure concorsuali

Se un creditore è stato dichiarato insolvente ed è stato ammesso ad una procedura concorsuale bisogna subito attivarsi per cercare di riscuotere il proprio credito rivolgendosi agli organi della procedura, vediamo insieme cosa è opportuno fare in questo caso.

Richiesta di ammissione allo stato passivo

Il creditore dovrà inviare al curatore del fallimento o al commissario giudiziale del concordato preventivo, un’istanza in cui chiede l’ammissione del credito vantato nei confronti del proprio debitore.

Per il fallimento il caso più frequente è quello di ricevere una comunicazione ex art.92 legge fallimentare al cui interno è indicata la data fissata di udienza di verifica crediti nella quale si procederà all’esame dello stato passivo del soggetto fallito (data compresa tra i successivi 120 o 180 giorni dalla data di deposito della sentenza dichiarativa di fallimento).

Ai sensi dell’art. 16 legge fallimentare, il termine assegnato ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali sui beni mobili o immobili di proprietà del fallito, per la presentazione delle domande di insinuazione è di 30 giorni antecedenti la data di udienza, ed i creditori che si insinuano al passivo del fallimento entro tale data vengono considerati creditori tempestivi. I creditori, invece, che si insinuano in data successiva vengono considerati creditori tardivi (art. 101 legge fallimentare).

Creditori tardivi ex art. 101 legge fallimentare

Se il creditore è tardivo dovrà attendere che venga fissata una nuova udienza per l’esame della propria domanda. L’istanza va presentata con ricorso ai sensi dell’art. 93 l.f., da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, tale indirizzo è indicato nell’avviso ex art. 92 l.f, in mancanza di quest’ultimo lo si trova sul sito del tribunale competente, presso il quale è stato dichiarato il fallimento.

Ricorso di ammissione e progetto di stato passivo

Il ricorso per essere ammissibile deve rispettare i requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3 del terzo comma dell’art. 93 l.f..,

Al ricorso vanno allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore o del terzo che chiede la restituzione o la rivendica del bene. Una volta esaminate le domande di insinuazione, il curatore ai sensi dell’art. 95 l.f., deposita il progetto di stato passivo, almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, e nello stesso termine ne trasmette copia ai creditori e ai titolari di diritti sui beni insinuati, i quali possono presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell’udienza.

Esecutività dello stato passivo

Al termine dell’esame di tutte le domande lo stato passivo sarà formato e reso esecutivo con decreto del Giudice Delegato, depositato in cancelleria (art. 96 l.f.). Lo stato passivo dovrà essere trasmesso a tutti i ricorrenti subito dopo l’avvenuta esecutività ( art. 97 l.f.). Ai sensi dell’art. 98 l.f. in caso di non accoglimento o di accoglimento parziale della propria domanda il creditore o il titolare di diritti su beni può, entro 30 giorni dalla comunicazione ex art. 97 L.f., proporre opposizione nei confronti del curatore; invece, in caso di contestazione di accoglimento della domanda di altro concorrente può essere proposta impugnazione nei confronti del creditore concorrente.

Opposizione allo stato passivo

L’opposizione e le impugnazioni di cui al paragrafo precedente devono essere proposte con ricorso che dovrà essere notificato al curatore ad altri eventuali contro interessati entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione udienza, emesso dal presidente della sezione fallimentare del tribunale di competenza, allegando altresì il decreto stesso. Le parti resistenti dovranno costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla prima udienza. Contro il decreto motivato emesso dal collegio dei giudici può essere proposto ricorso in cassazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto fatta dalla cancelleria alle parti.

Per il concordato preventivo, invece, si è sovente ricevere una comunicazione nella quale il commissario giudiziale invita un soggetto, che dalle scritture contabili risulta creditore, ad inviare alla procedura una dichiarazione di credito, mentre successivamente il creditore riceverà una comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata o telefax, da parte del commissario giudiziale contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, l’invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (art. 171 l.f.).

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