Inadempimento contrattuale e pranzo di nozze inadeguato: gli sposi possono non pagare il conto

pranzo di nozze inadeguato

La vicenda

La vicenda ha origine in un Comune siciliano ove una coppia celebrava il matrimonio ed il relativo pranzo nuziale.

Terminati i festeggiamenti la coppia decideva di non provvedere al pagamento del pranzo in favore del ristoratore lamentando il grave inadempimento del ristoratore consistente nella scarsa qualità del cibo e nel servizio inadeguato.

Stante il mancato pagamento del dovuto, il ristoratore proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Caltagirone volto ad ottenere il pagamento della somma di €.3.500,00 per i servizi svolti.

Gli sposi proponevano opposizione a detto decreto ingiuntivo lamentando, appunto, il grave inadempimento del ristoratore che, non avendo eseguito la propria prestazione a regola d’arte, non avrebbe avuto diritto a ricevere la controprestazione (il pagamento). 

Il Giudice di Pace, accolta l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e – avverso tale pronuncia – il ristoratore proponeva appello sulla base del fatto che, ad opinione del ricorrente, egli avrebbe fornito la prova del suo esatto adempimento, ma il Tribunale confermava la decisione di revoca del decreto ingiuntivo.

Il ristoratore, pertanto, proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il contratto tra ristoratore e cliente

Il contratto tra il ristoratore ed il cliente rappresenta un contratto sinallagmatico, ossia a prestazioni a carico di entrambe le parti.

In sostanza, il ristoratore si obbliga a fornire un servizio (acquistare i prodotti concordati, cucinarli per realizzare i piatti pattuiti e fornire il servizio di ristorazione nelle modalità e tempi concordati), mentre il cliente si obbliga a pagare il prezzo.

L’art.1453 c.c. stabilisce che, nei contratti a prestazioni corrispettive, nel caso in cui una delle parti non adempie le sue obbligazioni, l’altra parte può – a sua scelta – chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto. 

Sarà la parte considerata inadempiente a dover fornire la prova dell’esatto adempimento. 

Può però accedere che entrambe le parti si mostrino inadempienti (il ristoratore perché non ha svolto le sue attività secondo le modalità concordate e il cliente perché non ha pagato il prezzo).

In questo caso il Giudice dovrà valutare quale sia l’inadempimento più grave: l’inadempimento che risulterà essere di maggiore entità, determinerà la risoluzione del contratto.

Per accertare la gravità dei rispettivi inadempimenti il Giudice dovrà valutare i rapporti di proporzionalità e di causalità intercorrenti tra i rispettivi inadempimenti: insomma, dovrà capire se e in che grado un inadempimento è causa dell’altro.

La decisione della Corte di Cassazione

Nel caso di specie la Corte evidenziava che “nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonchè della conseguente alterazione del sinallagma; tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se motivato (Cass. 30/05/2017, n. 13627; Cass. 26/10/2005, n.20678; Cass. 1/06/2004, n. 10477); nel caso all’esame il Tribunale, in base ad un accertamento in fatto, ha ritenuto non provato l’esatto adempimento da parte del S., motivando al riguardo, e ha sostanzialmente ritenuto giustificato l’inadempimento degli attuali intimati (Cass. 12/02/2010, n. 3373; Cass., ord.,12/10/2018, n. 25584)”.

La Corte, pertanto, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal ristoratore.

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